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TRIBUNALE DI FIRENZE SENTENZA N. 3395/2023 DEL 20 NOVEMBRE 2023

Art. 1129 c.c. – Obbligo consegna documentazione – Documentazione condominiale – Polizza assicurativa  

La normativa di riferimento nel caso di specie è quella relativa agli obblighi gravanti in capo all’amministratore di condominio di cui agli artt. 1129, 1130 e 1130 bis c.c..

Dalle norme succitate emerge che sussiste un obbligo del Condominio di consegna dei documenti richiesti dai singoli condomini soltanto con riferimento all'”attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso” che, ai sensi dell’art. 1130 comma 1 n. 9 c.c., l’amministratore ha l’obbligo di fornire al condomino che gliene faccia richiesta ed il cui mancato adempimento costituisce ai sensi dell’art. 1129 comma 12 n. 7 c.c., causa di revoca giudiziale.

Nessun analogo obbligo prevede la legge in capo all’amministratore relativamente alla documentazione contabile, nè tantomeno con riferimento ad altro tipo di documentazione.

Se, infatti, per un verso, l’amministratore ha l’obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale (art. 1130 n. 6 c.c.), del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità ( art. 1130 n. 7 c.c.), nonché di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio ( art. 1130 n. 8 c.c.), per altro verso, la legge non prevede in capo allo stesso alcun obbligo di fornire copia della predetta documentazione a richiesta del singolo condomino. Questo perché, evidentemente, un obbligo di tal genere appesantirebbe notevolmente l’attività di amministrazione condominiale.

La legge, quindi, delinea un equilibrato rapporto tra l’obbligo di trasparenza dell’amministratore ed il correlato diritto di informazione del singolo condomino, da un lato, e l’esigenza di non appesantire con richieste strumentali la complessa attività di gestione del Condominio.

A ben vedere, quindi, le disposizioni in commento non prevedono alcun obbligo per l’amministratore di fornire la documentazione indicata ai singoli condomini, quanto piuttosto quella di renderla “disponibile” informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e del tempo di accesso ai fini dell’estrazione delle copie a cura e spese del richiedente (art. 1120 co. 2 c.c.).

La risposta fornita dall’amministratore condominiale, a mezzo del proprio legale, alla richiesta della sig.ra KKKKK di consegna della polizza assicurativa relativa al fabbricato è, quindi, del tutto aderente alle previsioni di legge, richiamando l’attenzione della richiedente sulla normativa vigente in materia, la quale, come visto, non sancisce un obbligo di consegna dell’amministratore, bensì un obbligo di renderla disponibile.

Anziché interpretarla come un rifiuto, pertanto, la condomina richiedente avrebbe dovuto attenersi a quanto indicato nella risposta dell’amministratore condominiale quanto al suo diritto di visione e di estrarne copia, nei giorni e negli orari da concordare.


SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritto al n. Omissis R.G.

YYYYY, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Omissis ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in F Omissis

APPELLANTE

contro

KKKKK, residente in Omissis, rappresentata e difesa dall’Avv. Omissis presso il cui studio è domiciliata in Omissis come in atti, con dichiarazione di voler ricevere comunicazioni all’indirizzo di p.e.c.: Omissis o al fax Omissis

APPELLATO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

YYYYY ha proposto appello avverso la sentenza n.1160/2022, emessa dal Giudice di Pace di Firenze in data 16.5.2022, con la quale ha condannato la parte appellante a consegnare a KKKKK la polizza assicurativa del fabbricato sito in Omissis e ogni documento inerente l’assicurazione del Condominio, con condanna alle spese di lite.

A fondamento dell’appello ha allegato: che KKKKK è proprietaria di un appartamento posto nel Condominio di Via Omissis, di cui è amministratore la parte appellante; che, in data 14.12.2020, la medesima aveva incaricato il proprio legale di chiedere all’amministratore condominiale le condizioni generali della polizza assicurativa del fabbricato per la responsabilità civile verso terzi; che il Condominio aveva risposto ricordando alla richiedente la normativa vigente in materia di accesso alla documentazione condominiale; che la sig.ra KKKKK, interpretando tale risposta come un diniego, aveva introdotto il giudizio avanti al Giudice di Pace di Firenze, che si è concluso con la sentenza qui impugnata; che, in tale giudizio, si era costituita la società amministratrice del Condominio, la quale aveva eccepito, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Giudice adito in favore di quella del Giudice di Pace di Roma e, nel merito, l’insussistenza del diritto alla consegna ex artt. 1129 e 1130 bis c.c., l’insussistenza, comunque, di un diniego di accesso e l’inconfigurabilità di un fatto illecito, oltre che un abuso del diritto da parte della sig.ra KKKKK

Parte appellante ha fondato l’impugnazione sui seguenti motivi: 1) eccezione di incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Firenze, ritenuta corretta dal Giudice di prime cure ai sensi dell’art. 20 c.p.c., essendo ubicati a Firenze la sede dell’attrice ed il luogo dove deve essere consegnata la polizza; secondo l’appellante, la norma applicabile non è l’art. 20 c.p.c., bensì l’art. 19 c.p.c., non sussistendo in capo all’amministrazione condominiale alcun obbligo di consegna della documentazione inerente il Condominio, né sussistendo alcun collegamento con la residenza dell’attrice in primo grado; 2) errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1129 e 1130 bis c.c..

Si è costituita in giudizio KKKKK, la quale ha contestato la fondatezza dell’appello, reiterando le eccezioni ed argomentazioni svolte in primo grado, e ne ha chiesto il rigetto.

Tanto premesso, in via preliminare, deve rigettarsi l’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, avendo parte attrice fondato petitum e causa petendi del giudizio su un rapporto obbligatorio.

Nel merito, l’appello è fondato e merita accoglimento.

La normativa di riferimento nel caso di specie è quella relativa agli obblighi gravanti in capo all’amministratore di condominio di cui agli artt. 1129, 1130 e 1130 bis c.c..

Dalle norme succitate emerge che sussiste un obbligo del Condominio di consegna dei documenti richiesti dai singoli condomini soltanto con riferimento all'”attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso” che, ai sensi dell’art. 1130 comma 1 n. 9 c.c., l’amministratore ha l’obbligo di fornire al condomino che gliene faccia richiesta ed il cui mancato adempimento costituisce ai sensi dell’art. 1129 comma 12 n. 7 c.c., causa di revoca giudiziale.

Nessun analogo obbligo prevede la legge in capo all’amministratore relativamente alla documentazione contabile, nè tantomeno con riferimento ad altro tipo di documentazione.

Se, infatti, per un verso, l’amministratore ha l’obbligo di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale (art. 1130 n. 6 c.c.), del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca dell’amministratore e del registro di contabilità ( art. 1130 n. 7 c.c.), nonché di conservare tutta la documentazione inerente alla propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini sia allo stato tecnico-amministrativo dell’edificio e del condominio ( art. 1130 n. 8 c.c.), per altro verso, la legge non prevede in capo allo stesso alcun obbligo di fornire copia della predetta documentazione a richiesta del singolo condomino. Questo perché, evidentemente, un obbligo di tal genere appesantirebbe notevolmente l’attività di amministrazione condominiale.

La legge, quindi, delinea un equilibrato rapporto tra l’obbligo di trasparenza dell’amministratore ed il correlato diritto di informazione del singolo condomino, da un lato, e l’esigenza di non appesantire con richieste strumentali la complessa attività di gestione del Condominio.

A ben vedere, quindi, le disposizioni in commento non prevedono alcun obbligo per l’amministratore di fornire la documentazione indicata ai singoli condomini, quanto piuttosto quella di renderla “disponibile” informando il condomino che ne faccia richiesta del luogo e del tempo di accesso ai fini dell’estrazione delle copie a cura e spese del richiedente (art. 1120 co. 2 c.c.).

La risposta fornita dall’amministratore condominiale, a mezzo del proprio legale, alla richiesta della sig.ra KKKKK di consegna della polizza assicurativa relativa al fabbricato è, quindi, del tutto aderente alle previsioni di legge, richiamando l’ attenzione della richiedente sulla normativa vigente in materia, la quale, come visto, non sancisce un obbligo di consegna dell’amministratore, bensì un obbligo di renderla disponibile.

Anziché interpretarla come un rifiuto, pertanto, la condomina richiedente avrebbe dovuto attenersi a quanto indicato nella risposta dell’amministratore condominiale quanto al suo diritto di visione e di estrarne copia, nei giorni e negli orari da concordare.

In riforma della sentenza impugnata, deve, conseguentemente, rigettarsi la domanda proposta da KKKKK

Deve, invece, rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte appellante perché non provata.

Le spese di lite anche del primo grado giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza n.1160/2022, emessa dal Giudice di Pace di Firenze in data 16.5.2022,

RIGETTA la domanda di KKKKK

RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte appellante.

CONDANNA la parte appellata a rimborsare alla parte appellante le spese di lite del giudizio di primo grado, già liquidate, nonché le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in Euro 3.397,00 per compensi ed in Euro 174,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Così deciso in Firenze il 17 novembre 2023.

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CORTE D’APPELLO DI MILANO SENTENZA N. 1841/2023 DEL 6 GIUGNO 2023

Art. 1129 c.c.  – Art. 1130 bis c.c. – Consegna documenti – Diffida all’avvocato del condominio

Preliminarmente si osserva che gli artt. 1129, comma secondo, e 1130 bis c.c. individuano in capo a ciascun condòmino il diritto di accesso alla documentazione condominiale senza prevedere la necessità di specificare le ragioni per le quali si intende prendere visione o estrarre copia, purché ciò non sia di intralcio all’attività amministrativa, non sia contraria ai diritti di correttezza e non comporti un onere economico per il Condominio. La legge di riforma del condominio n. 220/2012 ha sancito un vero e proprio diritto dei condomini di visionare la documentazione condominiale sia laddove, in maniera indiretta, ha onerato l’amministratore di comunicare a questi ultimi i giorni e le ore nei quali si rende disponibile a tale adempimento (art. 1129 cc) sia allorché, con espresso riferimento ai documenti contabili, ha stabilito che i condomini possono prenderne visione in ogni momento ed estrarne copia (art. 1130-bis cc). Le norme sono evidentemente finalizzate a contemperare gli opposti interessi dei condomini, che hanno il diritto di consultare la documentazione e farne eventualmente copia, e dell’amministratore, che ha invece diritto a non essere intralciato nello svolgimento della propria attività (Cass. n. 5443/2021). La disciplina de qua, inoltre, non prescrive il rispetto di formule sacramentali, ben potendo la richiesta del condòmino manifestarsi attraverso fatti concludenti.

Invero, le parti hanno prodotto in giudizio le pec relative alla corrispondenza intercorsa tra i rispettivi legali – in occasione di una diversa e autonoma controversia pendente tra le medesime parti – nell’ambito delle quali il legale del sig. YYYYY, avv. Omissis, chiedeva all’avv. Omissis (quale legale del Condominio) di intercedere e fare da tramite tra il proprio cliente e l’amministratore del condominio, chiedendo a questi di fornire i verbali sopra specificati; tuttavia, tale richiesta non è idonea ad integrare una legittima richiesta di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 1129, secondo comma e 1130 bis c.c. sotto plurimi aspetti: in primo luogo, l’unico soggetto legittimato ex lege a ricevere ed autorizzare l’accesso era ed è il solo amministratore del Condominio; il legale di quest’ultimo non aveva alcuna rappresentanza sostanziale per disporre dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualifica di amministratore; ne consegue che, in mancanza di una richiesta di accesso alla documentazione condominiale rivolta correttamente all’amministratore, non può ravvisarsi il presupposto del rifiuto dell’amministratore il quale, di fatto, non risulta aver mai negato al YYYYY di prendere visione dei chiesti documenti;

vieppiù, dagli atti e, in particolare dalla email di risposta inviata dall’avv. Omissis all’avv. Omissis il 30.01.021 (sub. Doc. 8 di parte appellata) non risulta neppure vi sia stato opposto alcun diniego al YYYYY, atteso che l’avv. Omissis si era limitata a rifiutarsi di fare da tramite, invitando la parte ad  avanzare la relativa richiesta direttamente all’amministratore, ovvero a recarsi direttamente presso lo studio di quest’ultimo nei giorni e negli orari opportunamente indicati. Pertanto, non solo non risulta sia stata rivolta alcuna richiesta all’amministratore di accedere alla documentazione ed estrarre copia degli atti voluti dal YYYYY, ma non risulta neppure alcun rifiuto opposto dall’amministratore.

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. Omissis, promossa in grado d’appello con atto di citazione notificato il 26/4/2022, avverso la sentenza n. 402/2022 del Tribunale di Pavia nel processo di cui al n. R.G. Omissis, pubblicata in data 23/03/2022, notificata il 25/03/2022

DA

YYYYY (C.F. Omissis) rappresentata e difesa, come da delega allegata all’atto di citazione in appello, dall’Avv. Omissis (C.F. Omissis) con Studio in Omissis presso cui è elettivamente domiciliato

– appellante –

CONTRO

Condominio XXXXX (C.F. Omissis), rappresentato e difeso, come da delega allegata alla comparsa di costituzione in appello, dall’Avv. Omissis (C.F. Omissis), con Studio in Omissis presso cui è elettivamente domiciliato

– appellate –

OGGETTO: Comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare – spese condominiali

Conclusioni:

per YYYYY:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello adita, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto appello per i motivi dedotti in narrativa, nonché delle istanze e conclusioni avanzate in prime cure, che qui si intendono richiamate integralmente, e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza n. 402/2022, resa dal Tribunale di Pavia, Sez. III Civile, in persona del Giudice Dott. G Omissis, nel giudizio avente R.G. Omissis, pubblicata in data 23/03/2022 e notificata il 25/03/2022, disattese tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall’appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto:

– respingere le domande proposte dal, in persona dell’amministratore pro tempore, nei confronti del Sig. YYYYY, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché per ogni ulteriore motivo rilevabile d’ufficio;

– condannare il Condominio XXXXX, in persona dell’amministratore pro tempore, a restituire le somme corrisposte e/o quelle che saranno versate dal Sig. YYYYY nel corso del giudizio, in virtù dell’esecutorietà della sentenza n. 402/2022 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 23/03/2022, oltre interessi dal giorno del versamento al saldo.

Con vittoria di spese di lite, compensi, spese generali ed oneri contributivi e fiscali per entrambi i gradi di giudizio”.

Per CONDOMINIO XXXXX:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis reiectis,

NEL MERITO:

– respingere la domanda dell’appellante e conseguentemente confermare la sentenza impugnata.

IN OGNI CASO:

– con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e 15% spese

forfettarie”.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. YYYYY chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Pavia il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. Omissis con il quale veniva ingiunto al Condominio XXXXX la consegna al YYYYY della documentazione afferente a “tutti i verbali di assemblea relativi alla gestione condominiale 2017-2018 e 2018-2019, e relativa documentazione contabile”, con condanna al pagamento delle spese di fase liquidate in € 1.300,00 per compensi, € 286 per esborsi, oltre 15% rimb. forf. spese generali, IVA e CPA e successive occorrende.

A seguito della notifica del titolo esecutivo e del precetto avvenuta in data 17.02.2021, il Condominio consegnava la documentazione richiesta ed instaurava il giudizio di opposizione chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, nel merito, la revoca del provvedimento perché emesso in assenza dei presupposti di legge ovvero, in subordine, voler dichiarare la cessazione della materia del contendere. L’opponente, in particolare, rilevava che il sig. YYYYY non aveva mai chiesto all’amministratore copia della documentazione di cui al decreto ingiuntivo con la conseguenza che non vi era stata alcuna violazione del diritto di prendere visione ed estrarre copia riconosciuta ex lege a ciascun condomino. L’opponente, infatti, sottolineava che la richiesta di documentazione avanzata dal YYYYY nel corso della corrispondenza intercorsa tra legali – relativa ad altra controversia pendente tra le parti – non era idonea a mettere in mora l’amministratore del Condominio, il quale non aveva mai ricevuto una formale istanza dall’interessato. Peraltro, l’opponente osservava che i condomini erano stati messi a conoscenza dei giorni e degli orari di ricevimento dell’Amministratore dal quale ciascuno di essi avrebbe potuto recarsi per prendere visione della documentazione inerente la gestione condominiale ed estrarre eventuali copie. Ad ogni modo, osservava ulteriormente l’opponente, la documentazione richiesta a mezzo pec dal legale del sig. YYYYY era diversa da quella per la quale il Tribunale aveva ingiunto l’immediata consegna.

Si costituiva in giudizio il sig. YYYYY eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e, nel merito, deduceva la legittimità dell’ingiunzione, comprovata dall’immediata consegna della documentazione richiesta – valevole, secondo la tesi difensiva, quale ricognizione del debito – nonché dalla corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti, dalla quale si ricaverebbe l’espresso rifiuto dell’amministratore alla consegna; chiedeva quindi la condanna di parte opponente per la temerarietà dell’opposizione ex art. 96 c.p.c.

Il Tribunale di Pavia, con sentenza n. 402/2022, dichiarava la cessazione della materia del contendere stante la pacifica consegna a mezzo PEC del 17.02.2021 della documentazione richiesta dal YYYYY e, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, condannava il sig. YYYYY alla refusione delle spese di lite in favore del Condominio pari a € 2.768,00 per compensi, oltre € 286,00 per esborsi, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il Tribunale, in particolare, rilevava che la dichiarazione della cessazione della materia del contendere obbliga il giudice a provvedere sulle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale da individuarsi in base ad una ricognizione della normale probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su un’indagine sommaria di delibazione del merito, valutata con riferimento alla data di emissione del decreto ingiuntivo. Ad avviso del Giudice di primo grado, la richiesta formulata al legale del Condominio non costituiva idonea messa in mora ai sensi degli artt. 1129, comma secondo, e 1130 bis c.c. per l’esercizio del diritto di accesso e di esibizione dei registri e documenti contabili condominiali e, pertanto, non poteva ricavarsi dalla stessa la prova – il cui onere gravava sul condòmino – del rifiuto dell’amministratore. Sul punto il Tribunale sottolineava che l’istanza di accesso doveva essere rivolta direttamente all’amministratore e non già al legale del Condominio che era sprovvisto del potere di rappresentanza sostanziale, sottolineando altresì che non sussisteva corrispondenza tra la documentazione richiesta dal legale del condòmino e quanto richiesto in sede monitoria.

Infine, il Tribunale osservava l’inconferenza dell’istituto della ricognizione del debito richiamato dalla difesa dell’opposto in quanto “perché possa valere come riconoscimento del debito, l’adempimento dell’obbligazione dev’essere spontaneo ed implicare, anche per facta concludentia, una volontà del debitore diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, senza tuttavia formule sacramentali”; di contro, nel caso di specie, l’adempimento era stato necessitato dalla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e si configurava, quindi, come atto doveroso dell’ingiunto e non libero.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. YYYYY deducendo tre motivi di impugnazione che verranno di seguito puntualmente esaminati.

Si è costituito il Condominio XXXXX, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata,

La Corte, disposta la trattazione scritta, sulle conclusioni precisate per via telematica ex art. 83 comma 7 lett. H del D.L. 18/2020 (conv. In L. 27/2020 e succ. mod.), all’udienza del 28/02/2023, ha riservato la causa in decisione alla scadenza dei termini fissati ai sensi dell’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*****

Preliminarmente si osserva che, con riferimento all’art.348 bis c.p.c., l’eccezione può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l’ordinanza con la quale ha fissato l’udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento, la cosiddetta “ordinanza filtro”, previsto dal legislatore con funzione deflattiva delle impugnazioni. Tale ordinanza può essere invero pronunciata solo in limine litis, quando l’impugnazione appaia “a prima vista” infondata, con eventualità di accoglimento ritenute ab origine pressoché impossibili, in base ad un giudizio prognostico altamente probabilistico e in assenza di una ragionevole probabilità di accoglimento secondo una valutazione sommaria che porta a ravvedere un evidente insuccesso dell’appello. Cosa nella specie non immediatamente percepibile e percepita dalla Corte, alla luce dell’oggetto della causa sottoposta al suo vaglio, giustificativa di un approfondito esame di merito.

Passando ai motivi d’appello, con il primo motivo, rubricato “Sulla cessazione della materia del contendere a fronte dello spontaneo e pieno adempimento da parte del debitore opponente / riconoscimento del debito”, l’appellante ha rilevato che l’adempimento spontaneo e senza riserve da parte del Condominio equivarrebbe a un pacifico riconoscimento del debito per facta concludentia,.

Ad avviso del sig. YYYYY, la condotta posta in essere dal Condominio avrebbe dovuto indurre il Giudice di primo grado a dichiarare la carenza di interesse ad agire in opposizione con la conseguente condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite.

Con il secondo motivo, rubricato “Sull’errata applicazione del principio della soccombenza virtuale e sulla fondatezza della pretesa monitoria”, l’appellante ha impugnato la condanna pronunciata a suo carico alla refusione delle spese del giudizio a favore del condominio. Nello specifico l’appellante ha rilevato che il principio generale della soccombenza virtuale, nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, costituisce una declinazione di quello di causalità da valutarsi esclusivamente in considerazione della domanda svolta e non a fatti esterni. Nel caso di specie il giudice avrebbe dovuto quindi stabilire se la pretesa fosse fondata al momento della proposizione della emissione del decreto ingiuntivo e concludere per la fondatezza della domanda proposta in via monitoria alla luce del pieno adempimento senza riserve eseguito dal debitore, sufficiente a confermare la fondatezza e legittimità della pretesa del YYYYY nel merito.

Con il terzo motivo, rubricato “Sull’espresso rifiuto del Condominio a consegnare la documentazione richiesta e sulla corrispondenza fra richiesta stragiudiziale e ricorso monitorio” l’appellante ha denunciato la ritenuta erroneità della pronuncia di primo grado laddove il giudice ha ritenuto la richiesta rivolta al legale del Condominio non idonea a integrare la richiesta di cui agli artt. 1129, comma secondo e 1130 bis c.c. Inoltre, il sig. YYYYY ha contestato l’affermazione svolta in sentenza secondo cui non sussisteva alcuna corrispondenza tra quanto richiesto in via stragiudiziale al procuratore dell’opponente e quanto richiesto con il ricorso monitorio. Secondo l’assunto di parte appellante, “in mancanza di formule specifiche prescritte ex lege e potendo manifestarsi l’interesse anche per facta concludentia, si dovrà dedurre, a maggior ragione, che la richiesta espressamente formulata tra i “rispettivi legali nominati”… ed il conseguente rifiuto comunicato e recepito per il tramite degli stessi, integri pienamente la fattispecie di cui agli artt. 1129, co. 2 e 1130 bis c.c.” (v.pag. 12-13 appello).

Infine, ha evidenziato la difesa appellante, il diniego a consegnare la documentazione formulato dall’Avv. Omissis con pec del 29/01/2021, in quanto “non autorizzata dal cliente” (id est l’amministratore del Condominio) a procedere in tal senso, dimostrerebbe non solo l’espresso rifiuto da parte dell’amministratore condominiale a consentire al condòmino l’accesso documentale di cui aveva diritto, ma anche che lo stesso amministratore fosse venuto effettivamente a conoscenza della richiesta formulata dal sig. YYYYY, dovendosi, pertanto, ritenere, in ogni caso, raggiunti lo scopo e gli effetti della richiesta in questione.

I motivi d’appello sono infondati e, in ragione della stretta connessione, meritano una trattazione congiunta.

Preliminarmente si osserva che gli artt. 1129, comma secondo, e 1130 bis c.c. individuano in capo a ciascun condòmino il diritto di accesso alla documentazione condominiale senza prevedere la necessità di specificare le ragioni per le quali si intende prendere visione o estrarre copia, purché ciò non sia di intralcio all’attività amministrativa, non sia contraria ai diritti di correttezza e non comporti un onere economico per il Condominio. La legge di riforma del condominio n. 220/2012 ha sancito un vero e proprio diritto dei condomini di visionare la documentazione condominiale sia laddove, in maniera indiretta, ha onerato l’amministratore di comunicare a questi ultimi i giorni e le ore nei quali si rende disponibile a tale adempimento (art. 1129 cc) sia allorché, con espresso riferimento ai documenti contabili, ha stabilito che i condomini possono prenderne visione in ogni momento ed estrarne copia (art. 1130-bis cc). Le norme sono evidentemente finalizzate a contemperare gli opposti interessi dei condomini, che hanno il diritto di consultare la documentazione e farne eventualmente copia, e dell’amministratore, che ha invece diritto a non essere intralciato nello svolgimento della propria attività (Cass. n. 5443/2021). La disciplina de qua, inoltre, non prescrive il rispetto di formule sacramentali, ben potendo la richiesta del condòmino manifestarsi attraverso fatti concludenti.

Premesso ciò, nel caso di specie, è pacifico che il sig. YYYYY non abbia mai formulato una specifica richiesta di accesso ai documenti direttamente e personalmente all’amministratore condominiale ma, con pec del 28.1.2021 inviata dal proprio legale all’avv. Omissis (legale del Condominio) ha chiesto “suo tramite” all’amministratore del condominio “di fornire i verbali di approvazione delle modifiche delle tabelle millesimali e di rideterminazione dei costi dei lavori straordinari del 2009”; la richiesta effettuata per mezzo del proprio avvocato e rivolta al legale del Condominio, secondo l’assunto di parte appellante, è idonea a configurare la “richiesta all’amministratore” prevista dall’art. 1129 comma 2 c.c. quale presupposto del diritto di accesso agli atti riconosciuto ai singoli condomini.

La tesi non è condivisibile. Invero, le parti hanno prodotto in giudizio le pec relative alla corrispondenza intercorsa tra i rispettivi legali – in occasione di una diversa e autonoma controversia pendente tra le medesime parti – nell’ambito delle quali il legale del sig. YYYYY, avv. Omissis, chiedeva all’avv. Omissis (quale legale del Condominio) di intercedere e fare da tramite tra il proprio cliente e l’amministratore del condominio, chiedendo a questi di fornire i verbali sopra specificati; tuttavia, tale richiesta non è idonea ad integrare una legittima richiesta di accesso ai documenti ai sensi degli artt. 1129, secondo comma e 1130 bis c.c. sotto plurimi aspetti: in primo luogo, l’unico soggetto legittimato ex lege a ricevere ed autorizzare l’accesso era ed è il solo amministratore del Condominio; il legale di quest’ultimo non aveva alcuna rappresentanza sostanziale per disporre dei diritti e degli obblighi derivanti dalla qualifica di amministratore; ne consegue che, in mancanza di una richiesta di accesso alla documentazione condominiale rivolta correttamente all’amministratore, non può ravvisarsi il presupposto del rifiuto dell’amministratore il quale, di fatto, non risulta aver mai negato al YYYYY di prendere visione dei chiesti documenti;

vieppiù, dagli atti e, in particolare dalla email di risposta inviata dall’avv. Omissis all’avv. Omissis il 30.01.021 (sub. Doc. 8 di parte appellata) non risulta neppure vi sia stato opposto alcun diniego al YYYYY, atteso che l’avv. Omissis si era limitata a rifiutarsi di fare da tramite, invitando la parte ad  avanzare la relativa richiesta direttamente all’amministratore, ovvero a recarsi direttamente presso lo studio di quest’ultimo nei giorni e negli orari opportunamente indicati. Pertanto, non solo non risulta sia stata rivolta alcuna richiesta all’amministratore di accedere alla documentazione ed estrarre copia degli atti voluti dal YYYYY, ma non risulta neppure alcun rifiuto opposto dall’amministratore.

Ciononostante, YYYYY aveva adito il Tribunale di Pavia ottenendo il decreto ingiuntivo oggetto dell’odierno giudizio. Sulla base della ricostruzione fattuale risultante dagli atti, pertanto, al momento dell’instaurazione del giudizio monitorio la domanda avanzata dal sig. YYYYY non era meritevole di accoglimento in quanto, non sussisteva un precedente rifiuto dell’amministratore e non si era perpetrata alcuna violazione del suo diritto di accesso. In aggiunta, va sottolineato che l’art. 1129 comma 2 c.c. stabilisce il diritto del condòmino di prendere visione degli atti di gestione condominiale tenuti dall’amministratore, previa richiesta, recandosi nell’ufficio dell’amministratore stesso nei giorni ed orari da questi preventivamente indicati, e di poterne estrarre anche copia, previo rimborso della spesa, ma non riconosce un diritto indiscriminato del condomino ad ottenere la copia degli atti a cura e spese dell’amministratore.

Quanto poi alla consegna della documentazione effettuata dall’amministratore del Condominio a seguito della notifica del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo e del relativo precetto, la condotta dell’amministratore non può essere qualificata come “riconoscimento del debito” per fatti concludenti, trattandosi, all’evidenza, di doverosa esecuzione di un provvedimento giudiziale. Come correttamente osservato dal Tribunale in conformità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del debito presuppone che l’adempimento dell’obbligazione sia spontaneo e sia espressione della volontà del debitore consapevolmente diretta a riconoscere l’esistenza del debito (Cass. n. 9097/2018; Cass. n. 15353/2002). Nel caso di specie difettano entrambi i presupposti necessari a individuare un effettivo riconoscimento del debito posto che il Condominio agiva sotto la “minaccia” dell’inizio dell’esecuzione.

Ulteriore elemento che impedisce l’accoglimento delle ragioni dell’appellante risiede nella mancata corrispondenza tra i documenti richiesti in sede stragiudiziale e quelli oggetto del ricorso monitorio.

Anche sul punto questa Corte non ritiene di discostarsi dalla ricostruzione fornita dal Giudice di primo grado in quanto tale incongruenza è documentalmente provata. In particolare, la pec del 28.1.2021, inviata dal legale del sig. YYYYY all’avvocato del Condominio, aveva ad oggetto la consegna dei “verbali di approvazione delle modifiche delle tabelle millesimali e di rideterminazione dei costi dei lavori straordinari del 2009”, mentre la domanda formulata in sede monitoria afferiva a “tutti i verbali di assemblea relativi alla gestione condominiale 2017-2018 e 2018-2019, e relativa documentazione contabile”. Tale discordanza rappresenta, dunque, ulteriore prova dell’assenza di una precedente richiesta di accesso alla documentazione condominiale, poi richiesta in via monitoria, e dell’assenza del conseguente addotto rifiuto dell’amministratore, con la conseguenza che l’azione monitoria, in base ad un esame necessariamente sommario nel merito, si rivela verosimilmente illegittima ed infondata, con conseguente soccombenza virtuale del sig. YYYYY che deve, pertanto, sopportare la condanna alle spese di lite dovute sostenere dalla parte opponente per contrastare la domanda giudiziale illegittimamente introdotta.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, l’appello proposto va rigettato con la condanna dell’appellante YYYYY, in applicazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c., alla rifusione delle spese anche del presente grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal vigente D.M. 147/2022 con riferimento al valore della controversia (pari alle spese liquidate dal primo giudice ed oggetto di contestazione) applicando il valore minimo per le tre fasi processuali, attese la non complessità delle questioni trattate e l’impegno professionale effettivamente richiesto alle difese, esclusa la fase istruttoria, di fatto non svoltasi.

Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da YYYYY avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 402/2022, pubblicata il 23/03/2022, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l’appello;

2. Condanna l’appellante al pagamento in favore di parte appellata Condominio XXXXX le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 962,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n.115/2002, art.13 c. 1 quater, comma inserito dall’art.1 c.17 L. n.228/20.

CategoriesSentenze Civili

TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA 7695/2023 DEL 16 MAGGIO 2023

Fondo cassa morosi – Quorum deliberativo – Effettiva ed improrogabile urgenza – Art. 1129 c.c. – Compenso amministratore – specifica analitica del compenso – Rinvio discussione argomenti posti all’ordine del giorno

Con riguardo al c.d. “fondo cassa morosi ”, la Suprema Corte ha ritenuto che, nei casi di effettiva urgenza, sia sufficiente, per deliberare la costituzione del fondo morosi, la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile. La S. Corte (sentenza 5 novembre 2001, n. 13631) ha osservato che ‹in mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità quale espressione dell’autonomia negoziale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente aver luogo secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’articolo 1123 del Codice civile e, pertanto, non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi e tuttavia, in ipotesi d’effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde e le somme necessarie può ritenersi consentita una deliberazione assembleare con la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, si tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione d’un fondo cassa od liv tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo di solidarietà passiva operante oh esterno, alle azioni dei terzi».

E dunque sarebbe legittima la costituzione del fondo cassa per il pagamento delle quote dei morosi in ipotesi di effettiva ed improrogabile urgenza, e con il voto favorevole dei condòmini che rappresentano la maggioranza degli intervenuti in assemblea (Cass. 13631/2001, n. 9083/2014), con rideterminazione secondo criteri millesimali delle quote di partecipazione al fondo cassa.

Si osserva al riguardo che la delibera impugnata ha confermato l’amministratore nella carica che già rivestiva; se è vero che in base al comma 14º dell’art 1129 c.c. l’amministratore “all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”, occorre evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche. La disposizione va interpretata in conformità alla sua ratio, finalizzata ad evitare che i condomini, durante il mandato o alla fine di esso, si possano trovare di fronte a pretese economiche dell’amministratore non previamente concordate. Tale rischio non sembra potersi concretizzare quando l’amministratore sia stato confermato nell’incarico, dal momento che – in tal caso – si intende anche implicitamente confermato il suo compenso già noto ai condomini ed essi non correrebbero il rischio di trovarsi esposti a pretese impreviste.

Si ritiene, dunque, che la “specificazione analitica” del compenso in sede di rinnovo sia da ritenersi requisito di validità della delibera solo nel caso in cui in sede di prima nomina (o comunque precedentemente al rinnovo dell’incarico) non fosse stato precisato il compenso.

E’ al riguardo da rilevare la possibilità che l’assemblea decida di rimandare la discussione di alcuni argomenti alla successiva riunione assembleare sempre che da queste eventuali variazioni non derivi una compressione o menomazione dei diritti di condomini. Nel caso in esame non risulta leso alcun diritto in capo all’attore il quale era finanche assente in sede assembleare e non si era nemmeno premurato di farsi rappresentare per delega. Del resto, gli stessi oggetti di discussione descritti ai punti 7), 8) e 9) – in ragione della loro evidente sinteticità e genericità – necessitavano di chiarimenti e supporti documentali che il solo attore avrebbe potuto fornire. Risulta inoltre che l’assemblea aveva deliberato in ordine al punto 10) essendo stato riportato in verbale che “l’assemblea all’unanimità non intende procedere nei confronti del precedente amministratore”.

in persona del dr. Omissis ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. Omissis, trattenuta in decisione all’udienza del 1 febbraio 2023 e vertente

TRA

YYYYY elettivamente domiciliato in Omissis presso lo studio dell’avv.to Omissis che lo rappresenta e difende per procura in atti – parte ammessa al gratuito patrocinio.

– ATTORE –

E

Condominio XXXXX in, in persona  dell’Amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Omissis presso lo studio dell’avv. Omissis che lo rappresenta e difende per procura in atti.

Conclusioni: all’udienza del 1 febbraio 2023 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

Svolgimento del processo

Con  atto di citazione ritualmente notificato, YYYYY proprietario dell’immobile sito in Omissis piano terzo dislocato su due livelli, ha impugnato le delibere assembleari del 28 aprile 2021 assunte dal Condominio XXXXX convocato per l’esame dei seguenti punti all’ordine del giorno 1) Discussione e delibera bilancio consuntivo 2020, 2) Discussione e delibera bilancio preventivo 2021, 3)Nomina amministratore condominiale, 4) Costituzione di un fondo cassa condominiale destinato alla coperture delle spese legali e delle morosità per consentire una corretta gestione all’amministratore, 5) Discussione e delibera lavori fognatura condominiale,  6) L Amministratore illustrerà la legge c. d. superbonus 110 e la relativa documentazione da presentare, 7) Richiesta da parte del signor          Omissis di discutere e deliberare circa la rimozione eternit dalle parti comuni, 8) Richiesta da parte del signor Omissis di contabilizzate una spesa da lui sostenuta nel 2017 per la manutenzione straordinaria del tetto per un totale di € 1.464,00, 9) Richiesta de parte del signor Omissis di una ristrutturazione del suo immobile piano terzo e quarto per danni asseritamente sostenuti, 10) Richiesta da parte del sig. Omissis di una eventuale azione di responsabilità nei confronti della precedente amministrazione 11) Richiesta da parte del sig. Omissis di acquisire il capitolato lavori già redatto durante la precedente amministrazione al fine di poter stimare i lavori da effettuare, discussione degli altri aspetti connessi alla mediazione proposta dal sig. 12) Varie ed eventuali ”.

L’attore al riguardo ha premesso che l’assemblea, con la maggioranza di 752,14 millesimi, aveva deliberato 1) L’approvazione all’unanimità del bilancio consuntivo 2020; 2) L’approvazione all’unanimità del preventivo 2021; 3) la nomina dell’Amministratore p.t. Omissis 4) la costituzione di un apposito fondo condominiale pari ad euro 2000,00 a seguito della morosità evidenziata nell’atto nel bilancio consuntivo 2020 e 5) la presentazione alla successiva assemblea di preventivi per il rifacimento della fognatura condominiale.

Ha inoltre riportato le seguenti determinazioni assunte in ordine ai punti 7), 8), 9), 10), 11) L’amministratore riporta il contenuto della mediazione U.s. nei confronti del signor Omissis e le richieste di quest’ultimo di cui ai punti 7,8 9,10,11 L’assemblea all’unanimità chiede la presenza del signor Omissis per poter discutere circa le azioni da intraprendere. Tutti i presenti si rendono disponibili ad apportare eventuali migliorie, chiedo altresì al proprietario assente di onorare i propri debiti come da bilancio iniziato e di non gravare quindi sul resto del condominio. L’assemblea all’unanimità non intende procedere nei confronti del precedente i:amministratore.

L’attore quindi, nel rilevare di aver ricevuto il verbale dell’assemblea in data 10 giugno 2021, ha formulato una prima contestazione in merito all’approvata costituzione del fondo rilevando la mancata descrizione del suo scopo, evidenziando che non sarebbero stati specificati i criteri di ripartizione di tale fondo e sostenendo che la sua costituzione sarebbe avvenuta senza alcuna effettiva urgenza trattandosi di situazioni comunque risalenti nel tempo.

Con riguardo alla intervenuta nomina dell’amministratore ha rilevato l’assenza di indicazioni dei costi di tale incarico.

Ha infine contestato l’omessa deliberazione sui punti 7,8,9 e 10 rilevando che non fosse ostativa alle deliberazioni sugli stessi punti la circostanza che esso istante non era presente e lamentando che l’inerzia del Condominio avrebbe impedito il necessario adeguamento del fabbricato alla normativa di legge in materia di manufatti in eternit.

Si è costituito il Condominio rilevando che il fondo deliberato dalla assemblea dei condomini era funzionale alla necessità del condominio, di minute dimensioni, di sopperire ad esigenze di cassa derivanti dall’inadempimento cronico del            rispetto all’obbligo di pagamento delle quote condominiali e quindi di far fronte ad esigenze di cassa per evitare danni più gravi nei confronti di tutti i condomini derivanti dal pericolo di interruzione dei servizi essenziali comuni quali l’energia elettrica, il funzionamento dell’ascensore e la illuminazione delle parti comuni.

In merito alla nomina dell’Amministratore ha evidenziato che il preventivo presentato era stato vagliato, valutato, approvato ed anche allegato al verbale assembleare trasmesso alle qui oggetto di impugnativa.

Ha altresì evidenziato che l’attuale Amministratore condominiale era già stato nominato, per la prima volta, dalla assemblea dei condomini all’esito della riunione assembleare del 16.01. 2020.

Con riguardo alla mancata deliberazione in ordine ai punti 7,8,9,10 posti all’ordine del giorno dell’assemblea del 28.04.2021, ha riferito che, dopo l’incontro di mediazione del 22.10.2020 al quale il Condominio aveva partecipato e nel quale il aveva esposto le proprie richieste, lo stesso Condominio aveva inserito proprio ai punti 7,8,9,10 dell’ordine del giorno le istanze del YYYYY  che lo stesso voleva discutere nella assemblea condominiale ed alla quale non aveva partecipato.

Ha pertanto concluso per il rigetto delle domande proposte.

Prodotti documenti la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza in epigrafe indicata.

Motivi della decisione

Con riguardo al c.d. “fondo cassa morosi ”, la Suprema Corte ha ritenuto che, nei casi di effettiva urgenza, sia sufficiente, per deliberare la costituzione del fondo morosi, la maggioranza prevista dall’articolo 1136, comma 2, del Codice civile. La S. Corte (sentenza 5 novembre 2001, n. 13631) ha osservato che ‹in mancanza di diversa convenzione adottata all’unanimità quale espressione dell’autonomia negoziale, la ripartizione delle spese condominiali deve necessariamente aver luogo secondo i criteri di proporzionalità fissati nell’articolo 1123 del Codice civile e, pertanto, non è consentito all’assemblea condominiale, deliberando a maggioranza, di ripartire tra i condomini non morosi il debito delle quote condominiali dei condomini morosi e tuttavia, in ipotesi d’effettiva improrogabile urgenza di trarre aliunde e le somme necessarie può ritenersi consentita una deliberazione assembleare con la quale, similmente a quanto avviene in un rapporto di mutuo, si tenda a sopperire all’inadempimento del condomino moroso con la costituzione d’un fondo cassa od liv tendente ad evitare danni ben più gravi nei confronti dei condomini tutti, esposti, dal vincolo di solidarietà passiva operante oh esterno, alle azioni dei terzi».

E dunque sarebbe legittima la costituzione del fondo cassa per il pagamento delle quote dei morosi in ipotesi di effettiva ed improrogabile urgenza, e con il voto favorevole dei condòmini che rappresentano la maggioranza degli intervenuti in assemblea (Cass. 13631/2001, n. 9083/2014), con rideterminazione secondo criteri millesimali delle quote di partecipazione al fondo cassa.

Avuto riguardo a tali principi sussistevano nel caso concreto i motivi di urgenza che hanno giustificato l’istituzione del fondo cassa anche in assenza del consenso di tutti i condomini avendo il condominio evidenziato una situazione di cronica morosità da parte dell’attore – il quale con riguardo al pic colo condominio risulta portatore di ben 247,86 millesimi – richiamando anche la situazione di cassa come riportata nel consuntivo 2020 e preventivo 2021.

Una tale situazione del resto – espressamente riportata in sede di delibera avendo i presenti chiesto “al proprietario assente di onorare i propri debiti come da bilancio inviato e di non gravare quindi sul resto del condominio” – non è oggetto di alcuna contestazione da parte dell’attore.

Venendo alla delibera di conferma dell’amministratore la stessa è stata contestata per il fatto che era mancata la specifica determinazione del compenso dell’amministratore.

Si osserva al riguardo che la delibera impugnata ha confermato l’amministratore nella carica che già rivestiva; se è vero che in base al comma 14º dell’art 1129 c.c. l’amministratore “all’atto dell’accettazione della nomina o del suo rinnovo deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta”, occorre evitare interpretazioni eccessivamente formalistiche. La disposizione va interpretata in conformità alla sua ratio, finalizzata ad evitare che i condomini, durante il mandato o alla fine di esso, si possano trovare di fronte a pretese economiche dell’amministratore non previamente concordate. Tale rischio non sembra potersi concretizzare quando l’amministratore sia stato confermato nell’incarico, dal momento che – in tal caso – si intende anche implicitamente confermato il suo compenso già noto ai condomini ed essi non correrebbero il rischio di trovarsi esposti a pretese impreviste.

Si ritiene, dunque, che la “specificazione analitica” del compenso in sede di rinnovo sia da ritenersi requisito di validità della delibera solo nel caso in cui in sede di prima nomina (o comunque precedentemente al rinnovo dell’incarico) non fosse stato precisato il compenso.

Poiché questa circostanza, nella specie, non è stata dedotta dall’attore, la mancata nuova specifica non inficia la delibera impugnata. E’ comunque da rilevare che tale onorario risulta di fatto specificato avendo l’amministratore Omissis quantificato la propria offerta (euro 650 + IVA) in data 7.1.2020, epoca antecedente 1’adozione della delibera di nomina del 16 gennaio 2020.

L’attore ha infine contestato l’omessa deliberazione sui punti 7,8,9 e 10. Tali punti avevano riguardato le seguenti richieste: 7 Richiesta da parte del signor Omissis di discutere e deliberare circa la rimozione eternit dalle parti comuni, 8) Richiesta da parte del signor Omissis di contabilizzate una spesa da lvi sostenuta nel 2017 per la manutenzione straordinaria del tetto per un totale di € 1.464,00, 9) Richiesta de parte del signor Omissis di una ristrutturazione del suo mobile piano terzo e quarto per danni asseritamente sostenuti, 10) Richiesta da parte del sig. Omissis di una eventuale azione di responsabilità nei confronti della precedente i:amministrazione

E’ al riguardo da rilevare la possibilità che l’assemblea decida di rimandare la discussione di alcuni argomenti alla successiva riunione assembleare sempre che da queste eventuali variazioni non derivi una compressione o menomazione dei diritti di condomini. Nel caso in esame non risulta leso alcun diritto in capo all’attore il quale era finanche assente in sede assembleare e non si era nemmeno premurato di farsi rappresentare per delega. Del resto, gli stessi oggetti di discussione descritti ai punti 7), 8) e 9) – in ragione della loro evidente sinteticità e genericità – necessitavano di chiarimenti e supporti documentali che il solo attore avrebbe potuto fornire. Risulta inoltre che l’assemblea aveva deliberato in ordine al punto 10) essendo stato riportato in verbale che “l’assemblea all’unanimità non intende procedere nei confronti del precedente amministratore”.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Con separato decreto si procede alla liquidazione del compenso del legale dell’attore essendo in atti un provvedimento del Consiglio dell’Ordine di ammissione al gratuito patrocinio.

P.Q.M.

Definitivamente decidendo, ogni ulteriore domanda o eccezione dichiarata inammissibile o disattesa, così provvede;

–             rigetta le domande proposte da nei confronti del Condominio XXXXX in Omissis;

–             condanna YYYYY al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal Condominio che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi, oltre accessori come per legge.