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TRIBUNALE DI GORIZIA SENTENZA N. 158/2023 DEL 30 GIUGNO 2023

Decreto ingiuntivo – Art. 1130 c.c. – Art. 63 disp. att. c.c. – recupero oneri condominiali

  • Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014).
  • Non può, inoltre, essere accolta l’eccezione degli opponenti di difetto di legittimazione del Condominio ad agire per il recupero delle spese condominiali anticipate da altro condomino. Ai sensi dell’art. 1130 c.c. e 63 disp. att. c.c., l’amministratore del condominio è, infatti, munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, pertanto, la circostanza che i condomini in regola con i pagamenti abbiano dovuto anticipare le quote non versate dai condomini morosi fa sorgere un’obbligazione di restituzione in capo al condominio. In altri termini, nessun rapporto si instaura, in tale evenienza, tra i condomini adempienti e quelli morosi e all’amministratore del condominio, in ragione dell’ufficio privato conferitogli con la nomina, ha il potere dovere di attivarsi per il recupero delle quote non versate.

Il Giudice, dott.ssa Omissis, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. Omissis R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione all’udienza del 2/02/2023, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

TRA

YYYYY, elett.te dom.ti in Omissis presso lo studio dell’Avv. Omissis, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

– OPPONENTI

E

Condominio XXXXX, sito in Omissis, in persona dell’amministratore p.t., elett.te dom.to in Omissis presso lo studio dell’Avv. Omissis, dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti.

– OPPOSTO

Oggetto: Opposizione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n. Omissis.

Conclusioni: all’udienza del 2/02/2023, sostituita dal deposito di note scritte, il difensore degli opponenti ha così concluso: “L’Avv. Omissis, nell’interesse degli opponenti, conclude riportandosi all’atto introduttivo e a tutti i propri scritti difensivi. Impugna tutto quanto ex adverso richiesto, dedotto ed eccepito e ne chiede il rigetto poiché infondato in fatto e diritto”.

Il difensore del condominio opposto ha così concluso: “In via preliminare: Dichiarare l’inammissibilità della memoria istruttoria e dei documenti ad essa allegati, depositata dagli attori-opponenti il 17/2/2022, in quanto depositata oltre i termini di cui all’art. 183, VI° comma, c.p.c. Nel merito, in via principale:

Contrariis reiectis, accertata e dichiarata l’assoluta infondatezza, in fatto e in diritto, dell’avversa opposizione, per i motivi esposti in atti, accertato l’avvenuto pagamento in corso di causa di quanto ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto (competenze e spese liquidate comprese), rigettare integralmente la stessa opposizione e dichiarare la cessazione della materia del contendere, con la conseguente contemporanea dichiarazione di soccombenza virtuale dei signori YYYYY-

Nel merito, in via subordinata:

Contrariis reiectis, accertare e dichiarare che i signori YYYYY, Omissis sono debitori, nei confronti del Condominio XXXXX sito in Omissis in persona dell’amministratore condominiale pro tempore, Omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, dell’importo di Euro 9.831,36, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all’esito del presente giudizio e, per l’effetto, condannare i signori YYYYY, a pagare al Condominio XXXXX, la somma di Euro 9.831,36, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo, ovvero di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia all’esito del presente giudizio. In ogni caso:

Spese, diritti ed onorari interamente rifusi, comprese quelle attinenti la fase monitoria e la fase di mediazione.

Con la condanna dei signori YYYYY ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 10.11.2020, il Condominio XXXXX sito in Omissis in persona dell’amministratore p.t., ha adito il Tribunale di Gorizia, chiedendo l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di YYYYY, per l’importo complessivo di Euro 9.831,36, con gli interessi legali dalla scadenza al saldo, per spese condominiali straordinarie non pagate alla scadenza del 15/10/2020. Avverso il decreto ingiuntivo n. Omissis, emesso dal Tribunale di Gorizia il 19.11.2020, hanno proposto opposizione YYYYY, eccependo, da un lato, il difetto di legittimazione attiva del condominio, per aver uno dei condomini provveduto a versare l’intera quota delle spese straordinarie di loro spettanza, e, dall’altro, l’omessa approvazione del bilancio (esercizio dal 1/10/2019 al 31/12/2020), del relativo piano di riparto e del prospetto delle rate, posti a fondamento della domanda monitoria. Si è costituito nel presente giudizio il Condominio XXXXX, il quale ha chiesto, in via principale, il rigetto dell’opposizione, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, e in subordine la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento dell’importo di Euro 9.831,36 o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, nonché la condanna di YYYYY ex art. 96 c.p.c. Ciò posto, si rileva che nel corso del presente giudizio di opposizione gli opponenti hanno provveduto all’integrale pagamento della somma di Euro 11.430,13, comprensivo della sorte capitale, interessi e spese legali, ivi comprese quelle relative all’atto di precetto (v. l’estratto conto depositato il 29.11.2021), sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere e il decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n. Omissis va revocato, alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Il pagamento della somma ingiunta comporta che il giudice dell’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, debba regolare le spese processuali, anche per la fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale, valutando la fondatezza dei motivi di opposizione con riferimento alla data di emissione del decreto” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 10/04/2014). Residua, dunque, la sola decisione sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio opposto e sul governo delle spese processuali, da compiersi alla stregua della cosiddetta soccombenza virtuale. Orbene, l’opposizione non risulta fondata.

Il condominio ha, infatti, fornito adeguata dimostrazione del proprio credito, depositando il verbale dell’assemblea del 29.7.2019, del 10.10.2019 e del 30.9.2020 (doc. 3, 4 e 7 di parte opposta), da cui emerge l’approvazione, all’unanimità, sia dei lavori di straordinaria manutenzione del lastrico solare e della ripartizione delle spese, in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino, che l’incremento del fondo costituito. Si rileva, peraltro, che gli opponenti hanno riconosciuto di essere debitori dell’importo di Euro 4.548,18, dovuto per spese straordinarie approvate dall’assemblea il 10.10.2019 (v. doc. 6 e 8 di parte opposta).

Non può, inoltre, essere accolta l’eccezione degli opponenti di difetto di legittimazione del Condominio ad agire per il recupero delle spese condominiali anticipate da altro condomino. Ai sensi dell’art. 1130 c.c. e 63 disp. att. c.c., l’amministratore del condominio è, infatti, munito di legittimazione all’azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, pertanto, la circostanza che i condomini in regola con i pagamenti abbiano dovuto anticipare le quote non versate dai condomini morosi fa sorgere un’obbligazione di restituzione in capo al condominio.

In altri termini, nessun rapporto si instaura, in tale evenienza, tra i condomini adempienti e quelli morosi e all’amministratore del condominio, in ragione dell’ufficio privato conferitogli con la nomina, ha il potere dovere di attivarsi per il recupero delle quote non versate.

In ordine alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., vale rammentare che la responsabilità aggravata discende da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta e, precisamente, per quanto riguarda il primo comma dell’articolo 96 c.p.c., dall’avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il terzo comma dello stesso articolo, dall’aver abusato dello strumento processuale. Nel caso di specie, si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna ai sensi dell’art. 96 c. 1 c.p.c., in mancanza di prova sia dell’ai che del quantum del danno, considerato che, in applicazione dell’art. 63 disp. att. c.c., è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, confermata nel corso del giudizio di opposizione, a seguito del rigetto dell’istanza ex art. 649 c.p.c.

Tantomeno può essere accolta la domanda di condanna ai sensi del successivo comma 3, tenuto conto del comportamento processuale degli opponenti, i quali hanno dato prova di aver provveduto al pagamento delle somme ingiunte nel corso della prima udienza, valutato, unitamente al comportamento processuale del Condominio opposto, che ha ritenuto di non accettare la proposta formulata dal mediatore (v. verbale di mediazione negativo depositato il 29.11.2021 dagli opponenti).

In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e del comportamento processuale delle parti, tanto in sede di mediazione quanto nel corso del presente giudizio di opposizione, le spese di lite vanno compensate per la metà, ponendo la restante metà, a carico degli opponenti in solido, che sono liquidate, complessivamente, ivi compresa la mediazione, come da dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gorizia, Sezione Unica civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:

1) dichiara la cessazione della materia del contendere;

2) revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Gorizia n. Omissis;

3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;

4) compensa tra le parti le spese di lite al 50% e condanna YYYYY, in solido, al pagamento della restante metà, in favore del Condominio opposto, in persona dell’amministratore p.t., che sono liquidate in Euro 122,00 per esborsi ed Euro 4.060,00 per compensi, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali al 15%.