Notifica al condominio
Inoltre, in riferimento alla seconda di dette notificazioni (quella effettuata in data 28/11/2017 all’Amministratore del Condominio XXXXX presso i locali del Condominio muniti di portineria), risulta che il plico venne consegnato al portiere dello stabile, che sottoscrisse regolarmente la cartolina di ricevimento, cui seguì la spedizione, da parte dell’addetto al recapito, della raccomandata prevista dall’art. 7 l. 890/82: anche tale notifica, quindi, deve reputarsi pienamente valida, in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “la notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell’amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo” (Cass. n. 11303/2007; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 2999/2010). Nel caso di specie, come detto, tali locali esistevano senz’altro, essendo presente una portineria presidiata da un portiere che ebbe modo di ricevere il plico, sottoscrivendo altresì la cartolina di ricezione.
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. Omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2018, posta in deliberazione all’udienza collegiale del 19/1/2023, vertente
tra
Condominio XXXXX, elettivamente domiciliato in Omissis, presso lo studio dell’Avv. Omissis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
e
YYYYY, elettivamente domiciliato in Omissis, presso lo studio dell’Avv. Omissis, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: ripetizione d’indebito.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Condominio XXXXX (nel prosieguo, “Condominio”), proponeva appello avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.c., emessa dal Tribunale di Roma in data 8/5/2018, con la quale il Condominio era stato condannato al pagamento, in favore del sig. YYYYY, della somma di Euro 7.433,27, oltre interessi legali dal 21/9/2016 e spese processuali, a titolo di somme da costui versate e non dovute perché richieste in violazione del disposto di cui all’art. 63, comma 4, disp. att. c.c. (che prevede che il debito solidale dell’acquirente di un immobile ubicato in un Condominio per il versamento dei contributi condominiali sia limitato a quelli dovuti nell’anno in corso al momento dell’acquisto e all’anno immediatamente antecedente).
L’appellante, che nel primo grado di giudizio era stato dichiarato contumace, con un unico motivo di doglianza ha sostenuto che il Tribunale era incorso in un “error in procedendo”, in quanto il Condominio non aveva mai ricevuto la notifica dell’ordinanza (effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c.) con cui era stata fissata l’udienza di comparizione delle parti, né presso la propria casella postale (n. 7, cap 00052, Cerveteri), né presso l’ufficio dell’amministratore, sito in Omissis (contrariamente a quanto avvenuto in occasione dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., oggetto di impugnazione, che era stata notificata all’ufficio di Via Bennicelli).
Quindi, dopo aver richiamato la disciplina posta dagli artt. 137, 139 e 140 c.p.c., il Condominio concludeva chiedendo la riforma dell’impugnata ordinanza e, per l’effetto, in via principale, l’annullamento della stessa e, in via subordinata, il rinvio della causa al giudice di primo grado; il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l’appellato si limitava a resistere, evidenziando di aver regolarmente notificato l’atto introduttivo di primo grado all’amministratore del Condominio, unitamente al pedissequo provvedimento di fissazione dell’udienza, sia presso il suo ufficio “Omissis”, sito in Omissis, sia presso lo stesso Condominio XXXXX, dotato di locali di portineria destinati al servizio della cosa comune; pertanto il sig. YYYYY concludeva chiedendo il rigetto dello spiegato gravame e la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del grado.
All’udienza del 19/2/2023, dopo la precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L’appello è infondato.
Infatti, dall’esame degli atti di causa emerge chiaramente che l’atto introduttivo del giudizio di primo grado venne notificato al Condominio XXXXX, nel rispetto sia degli artt. 137 ss. c.p.c., sia delle norme poste dalla legge n. 890/82 e dalla legge n. 53/94.
Sul punto è sufficiente osservare che il ricorso di primo grado e il pedissequo decreto di fissazione di udienza furono notificati, a mezzo del servizio postale, sia al Condominio XXXXX, in persona dell’amministratore sig. Omissis, sia presso il suo ufficio “Omissis” ubicato in Omissis, sia presso lo stabile condominiale, dotato di locali di portineria destinati al servizio della cosa comune.
Riguardo alla prima di dette notificazioni (all’amministratore presso il suo ufficio di Omissis stante la temporanea assenza del destinatario, attestata dal postino, essa venne effettuata in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 8 l. 890/82, mediante il deposito del plico presso l’ufficio postale, la successiva spedizione a mezzo raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito, nonché mediante l’immissione dell’avviso in cassetta in data 30 novembre 2017. Il plico, che non venne poi ritirato dal destinatario, venne restituito al mittente dopo la compiuta giacenza, sicché la notificazione deve intendersi perfezionata in data 10 dicembre 2017, una volta decorso il termine di 10 giorni dall’invio della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito. A ciò, poi, aggiungasi che il sig. YYYYY ha dimostrato documentalmente che non solo all’epoca della notifica, ma anche in epoca successiva (vedi la documentazione allegata al relativo fascicolo di parte) l’ufficio dell’amministratore (“Omissis”) era ubicato sia in Omissis, sia in Omissis, ove il postino effettivamente rinvenne il destinatario dell’atto, eseguendo, in sua temporanea assenza, tutti gli adempimenti previsti dall’art. 8 l. 890/82.
Inoltre, in riferimento alla seconda di dette notificazioni (quella effettuata in data 28/11/2017 all’Amministratore del Condominio XXXXX presso i locali del Condominio muniti di portineria), risulta che il plico venne consegnato al portiere dello stabile, che sottoscrisse regolarmente la cartolina di ricevimento, cui seguì la spedizione, da parte dell’addetto al recapito, della raccomandata prevista dall’art. 7 l. 890/82: anche tale notifica, quindi, deve reputarsi pienamente valida, in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “la notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell’amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell’amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest’ultimo” (Cass. n. 11303/2007; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 2999/2010). Nel caso di specie, come detto, tali locali esistevano senz’altro, essendo presente una portineria presidiata da un portiere che ebbe modo di ricevere il plico, sottoscrivendo altresì la cartolina di ricezione.
Per quanto concerne, infine, l’assunto dell’appellante secondo cui il sig. YYYYY sarebbe stato tenuto obbligatoriamente a notificare l’atto introduttivo ed il relativo decreto di fissazione d’udienza presso la casella postale di cui il Condominio si era dotato, esso dev’essere disatteso. Infatti, in materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale, la scelta del destinatario di avvalersi per il ricevimento della posta del servizio di casella postale deve ritenersi del tutto ininfluente rispetto alle modalità di notifica degli atti da parte dei terzi, non comportando alcuna deroga alla disciplina generale posta dalla legge n. 890 del 1982 che, all’art. 7, prevede, come regola generale, la consegna del piego a mani proprie del destinatario e, in mancanza, che questi sia avvisato con le modalità previste dall’art. 8 (v. Corte costituzionale n. 346 del 1998); ne consegue che la scelta di dotarsi di una casella postale non può assumere rilevanza nei confronti dei terzi, i quali hanno diritto di confidare nell’avvenuta notifica, una volta eseguite le normali operazioni di recapito postale previste dalla legge. Da quanto premesso deriva che l’appello, totalmente infondato, deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da separato dispositivo.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l’appello proposto dal Condominio XXXXX, nei confronti di YYYYY avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 8/5/2018;
condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del grado d’appello, che vengono liquidate in Euro 150,00 per esborsi e in Euro 5.809,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, co. 17 della legge n. 228/2012, per il versamento, da parte dell’appellante, dell’ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 15/5/2023.