Videosorveglianza – diritto alla sicurezza ed alla incolumità – Installazione da parte di condomino
Dalle fotografie e dal video allegati in atti non appare la sussistenza di alcuna violazione della tutela alla privacy come dedotta da parte attrice. L’installazione della telecamera è stata comunicata a tutti i condomini, i convenuti hanno affisso l’apposito cartello che segnala la presenza della stessa e la stessa non è rivolta appositamente verso l’abitazione dell’attrice. Neppure la relazione tecnica prodotta da parte attrice appare fondare la sua tesi, trattandosi di relazione piuttosto scarna, generica ed avente ad oggetto valutazioni. Dal video allegato in atti si comprende chiaramente che trattasi di un pianerottolo di dimensioni molto piccole, dove i portoni delle abitazioni delle odierne parti in causa sono posti l’uno accanto all’altro, quindi, è inevitabile che la telecamera sia puntata nella medesima direzione, non diversamente orientabile, perché altrimenti non inquadrerebbe l’abitazione dei convenuti nella sua interezza.
Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 615 bis c.p. nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi che non possono assolvere la funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti (cfr. Cass. 34151/2017; Cass. 44156/2008) e che il Garante della privacy non ha affermato nel corso del tempo la sussistenza della violazione del diritto alla riservatezza tutte le volte in cui viene installata una telecamera sul pianerottolo di un condominio, dovendo, una volta osservate tutte le precauzioni del caso (comunicazione, cartello di avviso ampiamente visibile), contemperare tale diritto con il contrapposto diritto alla tutela della propria sicurezza ed incolumità.
Nel caso che ci occupa, si evidenzia che la allegazione dei convenuti circa il motivo sotteso all’installazione della telecamera ha trovato riscontro nella documentazione in atti, nonché nella mancata contestazione sul punto da parte dell’attrice. Risulta, infatti, pacifico che tra le parti sussiste un evidente astio reciproco, sentimento, questo, che ha determinato nel corso del tempo comportamenti al vaglio del giudice penale.
Il diritto alla sicurezza ed alla incolumità dei convenuti appare, pertanto, prevalente nella sua tutela rispetto al diritto alla riservatezza di parte attrice, la quale non viene ripresa nell’ambito della propria vita privata.
il giudice dr.ssa Omissis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. Omissis tra le parti:
ATTORE
PPPPP, cf Omissis
– difesa: avv. Omissis, cf Omissis
– domicilio: presso il difensore
CONVENUTI
GGGGG, cf Omissis
– difesa: avv. Omissis, cf Omissis
– domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Conclusioni delle parti
Per parte attrice: “come da atto di citazione – in tesi: accertare l’illegittima installazione dell’impianto di videosorveglianza da parte dei sigg.ri GGGGG per i titoli e le causali di cui in atti; e, per l’effetto, condannarli alla rimozione della stessa ed alla distruzione delle videoregistrazioni illegittime, autorizzando, in difetto di spontaneo adempimento, l’attrice a provvedervi con addebito delle spese ai convenuti; nonché condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno subito dalla sig.ra PPPPP nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi e determinarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; in subordinata ipotesi: accertare l’illegittima installazione dell’impianto di videosorveglianza da parte dei sigg.ri GGGGG e, per l’effetto, condannarli alla ricollocazione della stessa nel rispetto della privacy rimuovendo quella attuale, autorizzando, in difetto di spontaneo adempimento, l’attrice a provvedervi con addebito delle spese ai convenuti; ed ordinare la distruzione delle videoregistrazioni illegittime; nonché condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento del danno subito dalla sig.ra PPPPP nella misura che risulterà di giustizia, da liquidarsi e determinarsi, se del caso anche in via equitativa ex art. 2056 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo; in ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa – e in via istruttoria come da memoria depositata ai sensi dell’art. 183/2-3 c.p.c.”.
Per parte convenuta: “conclude in via istruttoria previa revoca dell’ordinanza del 5.7.2022 per l’amissione di tutti i mezzi istruttori richiesti con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. per le ragioni ivi indicate nonché nella denegata ipotesi di ammissione delle prove ex adverso richieste per l’ammissione alla controprova sulle stesse così come richiesto con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Nel merito conclude come da comparsa di costituzione e risposta – rigettare le domande tutte proposte dalla attrice nei confronti dei signori GGGGG perché infondate in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese e competenze per il presente giudizio.”.
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato PPPPP ha citato in giudizio GGGGG per ottenere la condanna dei medesimi alla rimozione della telecamera installata dai medesimi nonché il risarcimento del danno subito.
A sostegno delle proprie domande l’attrice ha dedotto (1) che con comunicazione del 22.3.2017 l’amministratore del Condominio Fontanelle 4 via Soffici 24/58, ove risiede la stessa e gli odierni convenuti, ha reso noto che la famiglia GGGGG avrebbe installato un impianto di videosorveglianza presso la propria abitazione per tutelare l’incolumità e la sicurezza personale; (2) che tale telecamera è stata posizionata in modo tale da inquadrare non tanto l’area prospiciente l’abitazione di loro proprietà bensì l’intero pianerottolo, il vano scale e l’ascensore, nonché l’ingresso dell’abitazione dell’odierna attrice; (3) che in tal modo i convenuti sono in grado di registrare ogni ingresso nell’abitazione della stessa, sia dall’uscita dell’ascensore che dalla cima delle scale, controllando le abitudini della famiglia dell’attrice, spiandone i movimenti, realizzando così una indebita ed illegittima intrusione nell’altrui vita privata e domestica; (4) che l’amministratore del condominio, alla luce delle lamentele dell’attrice, ha invitato i convenuti a posizionare l’apparecchio in modo tale da riprendere solamente la loro proprietà, tuttavia i convenuti non hanno rimosso detta telecamera; (5) che tali comportamenti hanno realizzato una palese e grave violazione della privacy posto che la telecamera si estende fino ad inquadrare il vano ascensore e la porta di ingresso dell’abitazione dell’attrice, riprendendo e registrando quindi ogni movimento della stessa nonché delle persone che vi accedono, compresi i minori; (6) che, inoltre, non risulta minimamente inquadrata la zona antistante l’abitazione di proprietà dei convenuti, rendendo, pertanto, del tutto pretestuoso e disatteso il fine di ‘sicurezza personale’ che era stato paventato dai convenuti per giustificare l’installazione della videocamera; (7) che, inoltre, l’impianto di videoregistrazione viola anche le disposizioni dettate dal codice civile in tema di condominio, posto che la videocamera inquadra zone pacificamente condominiali.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti i convenuti i quali, dopo aver eccepito in via preliminare la nullità dell’atto di citazione per mancanza dell’avvertimento di cui al n. 7 dell’art. 163 c.p.c., hanno contestato la fondatezza delle domande avversarie, chiedendone il rigetto.
In particolare, i convenuti hanno dedotto (1) che la telecamera è stata installata per tutelare l’incolumità e la sicurezza personale dei medesimi, dopo averne dato comunicazione all’amministratore di condominio; (2) che tale decisione si è resa necessaria dopo taluni comportamenti molesti e persecutori posti in essere dall’attrice e dalla famiglia della stessa; (3) che il procedimento penale a carico dei convenuti per il reato di cui all’art. 615 bis c.p. è stato archiviato posto che, come rilevato dal Pubblico Ministero “le riprese non integrano modalità per procurarsi indebitamente informazioni attinenti la vita privata altrui, in particolare della denunciante”; (4) che trattandosi di una videocamera privata installata da persone fisiche per fini esclusivamente personali, non necessita di alcuna autorizzazione condominiale per poter essere installata; (5) che, inoltre, come precisato dal Garante della Privacy al punto 6.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8.4.2010 citato da controparte, qualora siano installati sistemi di videosorveglianza da persone fisiche per fini esclusivamente personali di sicurezza, nel caso in cui i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi non trova applicazione la disciplina del Codice a Tutela della privacy; (6) che in considerazione delle modeste dimensioni dei luoghi la telecamera è stata posizionata nell’unico punto in cui avrebbe potuto essere collocata per poter videosorvegliare utilmente l’area antistante l’appartamento degli esponenti, riprendendo inevitabilmente anche le scale e la porta dell’ascensore, aree, queste ultime, che in ogni caso non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparto da sguardi indiscreti.
La causa, istruita documentalmente, respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, mutato nel frattempo il giudice istruttore, all’udienza del 25.1.2023 sulle conclusioni delle parti così come riportate in epigrafe previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente questo giudice conferma la propria ordinanza emessa in data 5.7.2022 ribadendo la superfluità delle istanze istruttorie formulate dalle parti e l’inammissibilità della richiesta consulenza.
In particolare, si osserva che tutte le prove orali volte a confermare gli accadimenti intercorsi tra le parti nel 2017 non hanno rilevanza nel presente giudizio, mentre le prove orali relative alle immagini prodotte in atti sono risultate superflue alla luce della documentazione offerta da parte attrice. La consulenza tecnica, come richiesta da parte attrice, avrebbe dovuto effettuare un accertamento di natura giuridica, al contrario si ritiene che debba essere rimessa al giudice la valutazione circa la violazione della tutela della privacy o meno sulla base della documentazione in atti.
Detto ciò, nel merito la domanda di parte attrice è infondata e non merita accoglimento.
Dalle fotografie e dal video allegati in atti non appare la sussistenza di alcuna violazione della tutela alla privacy come dedotta da parte attrice. L’installazione della telecamera è stata comunicata a tutti i condomini, i convenuti hanno affisso l’apposito cartello che segnala la presenza della stessa e la stessa non è rivolta appositamente verso l’abitazione dell’attrice. Neppure la relazione tecnica prodotta da parte attrice appare fondare la sua tesi, trattandosi di relazione piuttosto scarna, generica ed avente ad oggetto valutazioni. Dal video allegato in atti si comprende chiaramente che trattasi di un pianerottolo di dimensioni molto piccole, dove i portoni delle abitazioni delle odierne parti in causa sono posti l’uno accanto all’altro, quindi, è inevitabile che la telecamera sia puntata nella medesima direzione, non diversamente orientabile, perché altrimenti non inquadrerebbe l’abitazione dei convenuti nella sua interezza.
Si osserva, inoltre, che la giurisprudenza di legittimità ha escluso la sussistenza del reato di cui all’art. 615 bis c.p. nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell’area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi che non possono assolvere la funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti (cfr. Cass. 34151/2017; Cass. 44156/2008) e che il Garante della privacy non ha affermato nel corso del tempo la sussistenza della violazione del diritto alla riservatezza tutte le volte in cui viene installata una telecamera sul pianerottolo di un condominio, dovendo, una volta osservate tutte le precauzioni del caso (comunicazione, cartello di avviso ampiamente visibile), contemperare tale diritto con il contrapposto diritto alla tutela della propria sicurezza ed incolumità.
Nel caso che ci occupa, si evidenzia che la allegazione dei convenuti circa il motivo sotteso all’installazione della telecamera ha trovato riscontro nella documentazione in atti, nonché nella mancata contestazione sul punto da parte dell’attrice. Risulta, infatti, pacifico che tra le parti sussiste un evidente astio reciproco, sentimento, questo, che ha determinato nel corso del tempo comportamenti al vaglio del giudice penale.
Il diritto alla sicurezza ed alla incolumità dei convenuti appare, pertanto, prevalente nella sua tutela rispetto al diritto alla riservatezza di parte attrice, la quale non viene ripresa nell’ambito della propria vita privata.
Con riguardo, poi, alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice se ne evidenzia l’assoluta genericità, in assenza di qualsiasi supporto probatorio documentale sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e dell’attività difensiva concretamente svolta (valore indeterminabile complessità bassa, valori medi per fase di studio, introduttiva, valori minimi per fase istruttoria e fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
– Respinge le domande attoree;
– Condanna l’attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dai convenuti che si liquidano in euro 5.260,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.