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CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 15369/2023 DEL 31 MAGGIO 2023

Art. 1667 c.c. – Art. 1669 c.c. – Vizi dell’opera

Ora, è noto che, secondo la giurisprudenza, i principi che regolano la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c. per le difformità ed i vizi dell’opera sono applicabili anche nell’ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difetti dell’edificio, prevista dall’art. 1669 c.c., la quale, peraltro, ha natura extracontrattuale e quindi coinvolge, a titolo di concorso con l’appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (quale, ad esempio, il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso. Pertanto, il riconoscimento di tali difetti e l’impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione – che non richiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull’opera realizzata – concretano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur restando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall’originario compimento dell’opera, si affianca a quello originario e che, conseguentemente, da un lato impedisce il decorso della prescrizione dell’azione di responsabilità, stabilita in un anno dalla denuncia, in base al secondo comma del medesimo art. 1669, e, dall’altro lato lascia impregiudicata, qualora il difetto – nonostante le riparazioni apportate – riemerga prima che siano decorsi i dieci anni a cui, in applicazione di detta norma, deve restare commisurata la responsabilità del costruttore, la possibilità di fare valere ulteriormente la garanzia ivi prevista. L’impegno assunto dall’appaltatore di eliminare i vizi e i difetti dell’opera realizzata, implicando il riconoscimento della loro esistenza, determina, dunque, il sorgere di una nuova obbligazione svincolata dai termini di prescrizione di cui all’art. 1669 c.c. e soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. Sez. 2, n. 19343 del 2022; Sez. 2, n. 62 del 2018; Sez. 2, n. 17874 del 2013; Sez. 2, n. 20853 del 2009; Sez. 2, n. 8026 del 2004; Sez. 2, n. 4936 del 1981).

Perché l’appaltatore, nonché chi sia con lui chiamato in concorso a titolo di responsabilità ex art. 1669 c.c. per colpa professionale, come nella specie il progettista e direttore dei lavori, possano dirsi tenuti a tale nuova ed autonoma obbligazione di eliminare i vizi delle opere eseguite, soggetta a prescrizione decennale decorrente dal momento della sua assunzione, non basta, tuttavia, individuare la dichiarazione unilaterale di ricognizione dei vizi e di impegno ad eliminarli (dalla quale discende, piuttosto, l’effetto di cui all’art. 2944 c.c.), ma occorre che la stessa, affiancandosi alla garanzia originaria, pur senza  estinguerla, operando alle condizioni date e non ancora compiutamente definite, rechi il riconoscimento dell’obbligo di esecuzione dei lavori in concreto necessari per l’esecuzione della costruzione a regola d’arte, che avrebbero impedito l’insorgenza dei difetti, e confluisca in un accordo definitivo con il committente danneggiato, previa accettazione di tutte le relative modalità contrattuali, immediatamente inerenti alle opere convenute come oggetto dell’appalto ed ai soli difetti costruttivi contestati dal committente e imputabili a deficienze dell’appaltatore, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente all’esecuzione dell’appalto (Cass. Sez. 2, n. 14815 del 2018; Sez. 3, n. 6670 del 2009; Sez. 2, n. 15283 del 2005; Sez. 2, n. 11272 del 1995; Sez. 1, n. 7216 del 1995).

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. Omissis R.G. proposto da:

YYYYY, elettivamente domiciliato in Omissis, presso lo studio dell’avvocato Omissis rappresentato e difeso dall’avvocato Omissis

-ricorrente-

DDDDD, elettivamente domiciliata in Omissis, presso lo studio dell’avvocato Omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato Omissis

-ricorrente-

Contro

Condominio XXXXX, elettivamente domiciliato in Omissis, presso lo studio dell’avvocato Omissis che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Omissis

-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 733/2018 depositata il 19/04/2018.

Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Omissis, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o in subordine di rigettare i ricorsi.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere Omissis;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Omissis, il quale ha chiesto di dichiarare inammissibili o in subordine di rigettare i ricorsi;

uditi gli Avvocati Omissis, per delega dell’Avvocato Omissis

FATTI DI CAUSA

YYYYY ha notificato in data 19 novembre 2018 (ore 10,28) ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 733/2018 della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 19 aprile 2018.

DDDDD ha notificato in data 19 novembre 2018 (ore 17,58) ricorso articolato in due motivi avverso la stessa sentenza n. 733/2018 della Corte d’appello di Torino.

Il Condominio XXXXX ha notificato distinti controricorsi.

La Corte d’appello di Torino, accogliendo il gravame del Condominio XXXXX contro la sentenza resa il 3 febbraio 2017 dal Tribunale di Torino, ha dichiarato DDDDD (erede di Bruno Omissis, titolare dell’omonima impresa edile incaricata dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria del tetto dell’edificio condominiale eseguiti negli anni 2003-2204) e l’architetto YYYYY (progettista e direttore dei medesimi lavori) responsabili dei danni subiti dal Condominio, condannando gli stessi in solido fra loro al pagamento dell’importo di € 47.287,14, oltre interessi dal 2 novembre 2011.

Il Tribunale aveva dichiarato prescritta l’azione spiegata ai sensi dell’art. 1669 c.c., ma la Corte d’appello ha rilevato che, con riguardo ai difetti evidenziati nella lettera del novembre 2011 sottoscritta sia dal Omissis che dal YYYYY, il primo si era impegnato ad eseguire i lavori di ripristino del tetto, ed in particolare la guaina, non rilevando l’avvenuta esecuzione degli interventi individuati in sede di accertamento tecnico preventivo al fine di eliminare le infiltrazioni di acqua. A seguito del riconoscimento era così decorso il termine di prescrizione decennale, in luogo di quello annuale ex art. 1669 c.c., essendo poi stata proposta la domanda in esame con citazione del 10 novembre 2014. Parimenti soggetta alla prescrizione decennale è stata ritenuta dalla Corte d’appello l’azione di responsabilità contrattuale rivolta in via solidale verso il progettista e direttore dei lavori YYYYY, formulata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. e successivamente richiamata fino alla precisazione delle conclusioni. Il danno è stato liquidato in € 47.287,14, rivalutando l’importo di € 46.496,70 stimato in sede di ATP nel maggio del 2013. In premessa la Corte d’appello di Torino ha affermato che “[l]e istanze istruttorie avanzate dagli appellati appaiono irrilevanti e superflue attese le risultanze documentali in atti”.

I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile a norma dell’art. 8, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14), con istanza di discussione orale della ricorrente DDDDD.

YYYYY ed il Condominio XXXXX hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Essendo stato avviato per la notifica per primo il ricorso di YYYYY, il ricorso di DDDDD, per il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, si converte in ricorso incidentale.

1.Il primo motivo del ricorso di YYYYY (che si sviluppa da pagina 18 a pagina 28) denuncia la violazione degli artt. 1453, 1667, 1669 c.c., 111 Cost., 112, 116, 132 n. 4, 352 e 359 c.p.c., quanto al rigetto dell’eccezione di prescrizione formulata da entrambi i convenuti, per effetto dell’assunto riconoscimento dei vizi desunto dal comportamento dell’appaltatore intervenuto per effettuare un intervento di riparazione. Si deduce che il committente Condominio fosse a conoscenza di gran parte dei difetti costruttivi sin dal 2010 e si obietta che giammai l’appaltatore avesse riconosciuto la propria responsabilità. La prima censura del ricorso di YYYYY ripercorre il contenuto della “missiva Omissis” del 15 febbraio 2011 e del verbale di sopralluogo del novembre 2011, specificando che l’appaltatore si era impegnato ad eseguire soltanto alcuni interventi di riparazione. Viene perciò negata l’insorgenza di una nuova obbligazione e riaffermato il decorso del termine annuale di cui all’art. 1669 c.c., avendo il committente avuto conoscenza delle carenze esecutive delle opere sin dal novembre 2010 (epoca della consulenza di parte dell’ingegnere Negri) o quanto meno dal maggio 2013 (momento del deposito della relazione di ATP). Si contesta poi, sempre facendo riferimento ad atti e documenti delle fasi pregresse del giudizio, che il Omissis, essendosi impegnato ad eseguire un intervento di manutenzione, avesse con ciò contratto l’obbligo di provvedere alle restanti riparazione pretese dal Condominio.

Il secondo motivo del ricorso di YYYYY (che si sviluppa da pagina 28 a pagina 30) denuncia la violazione degli artt. 1453 e 1669 c.c., 40-41 c.p. 111 Cost., 112, 116, 132 n. 4, 352 e 359 c.p.c., ovvero l’omessa motivazione e l’omesso esame di fatti decisivi, quanto al rigetto delle istanze istruttorie (in particolare, l’espletamento di una CTU), necessariamente rilevanti una volta ritenuta non prescritta l’azione dell’attore, al fine di stabilire la riconducibilità dei difetti all’operato del YYYYY e dell’impresa Omissis.

Il terzo motivo del ricorso di YYYYY (pagine 30-31) denuncia degli artt. 1453, 1669, 1176, 2226 e ss. c.c., 111 Cost., 112, 116, 132 n. 4, 352 e 359 c.p.c., avendo la Corte d’appello affermato extra petitum la autonoma responsabilità contrattuale del YYYYY, essendo oggetto di causa soltanto la responsabilità del YYYYY come progettista ex art. 1669 c.c. in solido con l’appaltatore.

Il primo motivo del ricorso di DDDDD denuncia la “nullità della sentenza con riferimento alla mancata valutazione di una prova documentale offerta” ed attiene alle risultanze del verbale di sopralluogo del 17 novembre 2011, firmato anche dall’amministratore del Condominio. In tale documento, da cui si dovrebbe desumere il riconoscimento dei difetti delle opere da parte dell’appaltatore, emerge, piuttosto, il rilievo di numerose “criticità ed anomalie” sul manto di copertura del fabbricato (descritte a pagina 7 di ricorso) dovute all’intervento di altre imprese e non esistenti all’epoca della realizzazione (“circa otto anni or sono) da parte del Omissis. La documentazione richiamata (estratto dell’archivio edilizio del Comune di Torino) comproverebbe poi la realizzazione di opere da parte di terzi sulla copertura condominiale dopo la conclusione dei lavori appaltati alla impresa Omissis.

Il secondo motivo del ricorso di DDDDD denuncia la “nullità della sentenza con riferimento alla “mancata ammissione di determinati mezzi istruttori”, ed in particolare la CTU e l’esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione attestante gli interventi edilizi eseguiti sulla copertura dell’edificio condominiale dopo la conclusione dei lavori appaltati alla impresa Omissis.

2. Sono superabili le eccezioni mosse dal controricorrente in ordine all’ammissibilità del ricorso YYYYY, giacché l’accertamento dell’osservanza di quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 16887 del 2013).

3. Vanno esaminati in via prioritaria e congiuntamente, perché connessi, il primo ed il secondo motivo del ricorso di YYYYY, nonché il primo ed il secondo motivo del ricorso di DDDDD. Tali censure si rivelano fondate nei sensi di seguito precisati.

4. La Corte d’appello di Torino, riformando la sentenza di primo grado che aveva dichiarato prescritta l’azione avanzata ai sensi dell’art. 1669 c.c., dopo aver deciso che “[l]e istanze istruttorie avanzate dagli appellati appaiono irrilevanti e superflue attese le risultanze documentali in atti”, negli ultimi tre righi di pagina 6 e nei primi cinque righi di pagina 7 della sentenza impugnata ha affermato che “il riconoscimento dei difetti evidenziati nella lettera del novembre 2011 sottoscritta sia dal Omissis che dal YYYYY è stato negato, ma è lo stesso comportamento posto in atto dai predetti che conferma la circostanza. È pacifico che il primo ebbe ad impegnarsi e ad eseguire i lavori di ripristino interessanti il tetto, ed in particolare la guaina, a nulla rilevando la circostanza che siano stati eseguiti tutti gli interventi individuati dal consulente d’ufficio nella relazione dell’ATP. È indubbio che proprio a seguito dell’evidenza di infiltrazioni, vennero eseguiti interventi sul tetto al precipuo scopo di eliminare gli sgocciolamenti”.

Il primo motivo del ricorso di DDDDD deduce, tuttavia, ciò che risultava dal verbale di sopralluogo del 17 novembre 2011, ove era controverso fra le parti quali riparazioni a farsi fossero riferibili ai difetti dell’appalto Omissis e quali invece da imputare all’intervento di terzi.

Il controricorso del Condominio al ricorso DDDDD richiama nelle pagine 15 e 16 altri quattro documenti che riferivano dell’impegno del Omissis a realizzare una “guaina sotto colmo”, ovvero “i lavori necessari per eliminare le perdite segnalate dall’amministrazione”. Anche la memoria ex art. 378 c.p.c. presentata dal controricorrente fa rinvio a questi documenti.

5. Ora, è noto che, secondo la giurisprudenza, i principi che regolano la responsabilità dell’appaltatore ex art. 1667 c.c. per le difformità ed i vizi dell’opera sono applicabili anche nell’ipotesi di responsabilità per la rovina ed i gravi difetti dell’edificio, prevista dall’art. 1669 c.c., la quale, peraltro, ha natura extracontrattuale e quindi coinvolge, a titolo di concorso con l’appaltatore, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (quale, ad esempio, il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso. Pertanto, il riconoscimento di tali difetti e l’impegno del costruttore di provvedere alla loro eliminazione – che non richiedono forme determinate e possono, quindi, risultare anche da fatti concludenti desumibili dalle stesse riparazioni eseguite sull’opera realizzata – concretano elementi idonei ad ingenerare un nuovo rapporto di garanzia che, pur restando circoscritto ai difetti che si manifestino in dieci anni dall’originario compimento dell’opera, si affianca a quello originario e che, conseguentemente, da un lato impedisce il decorso della prescrizione dell’azione di responsabilità, stabilita in un anno dalla denuncia, in base al secondo comma del medesimo art. 1669, e, dall’altro lato lascia impregiudicata, qualora il difetto – nonostante le riparazioni apportate – riemerga prima che siano decorsi i dieci anni a cui, in applicazione di detta norma, deve restare commisurata la responsabilità del costruttore, la possibilità di fare valere ulteriormente la garanzia ivi prevista. L’impegno assunto dall’appaltatore di eliminare i vizi e i difetti dell’opera realizzata, implicando il riconoscimento della loro esistenza, determina, dunque, il sorgere di una nuova obbligazione svincolata dai termini di prescrizione di cui all’art. 1669 c.c. e soggetta alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. Sez. 2, n. 19343 del 2022; Sez. 2, n. 62 del 2018; Sez. 2, n. 17874 del 2013; Sez. 2, n. 20853 del 2009; Sez. 2, n. 8026 del 2004; Sez. 2, n. 4936 del 1981).

Perché l’appaltatore, nonché chi sia con lui chiamato in concorso a titolo di responsabilità ex art. 1669 c.c. per colpa professionale, come nella specie il progettista e direttore dei lavori, possano dirsi tenuti a tale nuova ed autonoma obbligazione di eliminare i vizi delle opere eseguite, soggetta a prescrizione decennale decorrente dal momento della sua assunzione, non basta, tuttavia, individuare la dichiarazione unilaterale di ricognizione dei vizi e di impegno ad eliminarli (dalla quale discende, piuttosto, l’effetto di cui all’art. 2944 c.c.), ma occorre che la stessa, affiancandosi alla garanzia originaria, pur senza  estinguerla, operando alle condizioni date e non ancora compiutamente definite, rechi il riconoscimento dell’obbligo di esecuzione dei lavori in concreto necessari per l’esecuzione della costruzione a regola d’arte, che avrebbero impedito l’insorgenza dei difetti, e confluisca in un accordo definitivo con il committente danneggiato, previa accettazione di tutte le relative modalità contrattuali, immediatamente inerenti alle opere convenute come oggetto dell’appalto ed ai soli difetti costruttivi contestati dal committente e imputabili a deficienze dell’appaltatore, non potendosi estendere ad ogni problematica che sia sorta successivamente all’esecuzione dell’appalto (Cass. Sez. 2, n. 14815 del 2018; Sez. 3, n. 6670 del 2009; Sez. 2, n. 15283 del 2005; Sez. 2, n. 11272 del 1995; Sez. 1, n. 7216 del 1995).

6. La sentenza della Corte d’appello di Torino, essendosi limitata a ravvisare “il riconoscimento dei difetti evidenziati nella lettera del 3 novembre 2011 sottoscritta sia dal Omissis che dal YYYYY”, dando per “pacifico” che l’appaltatore “ebbe ad impegnarsi e ad eseguire i lavori di ripristino interessanti il tetto, ed in particolare la guaina”, “al precipuo scopo di eliminare gli sgocciolamenti”, non ha accertato la effettiva costituzione di una nuova obbligazione, da assoggettare alla prescrizione decennale, previa verifica della conclusione di un accordo determinativo dei difetti costruttivi contestati dal Condominio committente e imputabili all’appaltatore ed al progettista e direttore dei lavori, in quanto immediatamente inerenti alle opere convenute come oggetto dell’appalto inter partes.

La sentenza impugnata, avendo altresì rigettato le deduzioni istruttorie degli appellati “attese le risultanze documentali in atti”, il cui esame si è poi limitato al richiamo operato alla “lettera del 3 novembre 2011”, manca di motivazione, giacché non contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ovvero l’iter logico giuridico seguito dai giudici di appello.

7. L’accoglimento in questi termini del primo e del secondo motivo del ricorso di YYYYY, nonché di entrambi i motivi del ricorso di DDDDD, comporta l’assorbimento del terzo motivo del ricorso di YYYYY, privando di immediata rilevanza decisoria la questione attinente alla ravvisata concorrente responsabilità contrattuale del medesimo YYYYY.

8. Conseguono: l’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso di YYYYY e del ricorso di DDDDD; l’assorbimento del terzo motivo del ricorso di YYYYY; la cassazione della sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte, con rinvio dalla causa alla Corte d’appello di Torino, che procederà a nuovo esame della causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso di YYYYY e il ricorso di DDDDD, dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso di YYYYY, cassa la sentenza impugnata nei limiti delle censure accolte e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 maggio 2023.