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TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA N. 4706/2023 DEL 5 GIUGNO 2023

Art. 2051 c.c. – Caduta – Art. 1227 c.c. – Buche strada gestita da condominio
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità ex a. 2051 cc ha carattere oggettivo, sicché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Nel caso fortuito, però, rientra anche la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 cc e deve essere graduata sulla base dell’accertamento circa la sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva. Sulla scorta di tale costante principio, la Cassazione ha fra l’altro confermato una sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario di una strada, sottolineando che la buca presente sul manto stradale, da cui era stata determinata la caduta di un ciclomotore, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall’attrice, nell’ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).

SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° Omissis RG, promossa da:
YYYYY YYYYY (cod. fisc. Omissis) col procuratore domiciliatario avv. Omissis
PARTE ATTRICE
contro:
Condominio XXXXX (cod. fisc. Omissis) col procuratore domiciliatario avv. Omissis
PARTE CONVENUTA
UUUUU (cod. fisc. Omissis) col procuratore domiciliatario avv. Omissis
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o in via subordinata ex art. 2043
c.c. del Condominio XXXXX, … in relazione al sinistro occorso, in danno dell’attrice YYYYY il giorno 30.12.2016, alle ore 12 circa, in Comune di Omissis, Via G Omissis, nella parte antistante la Farmacia comunale Omissis, … e, per l’effetto, − Condannare il Condominio convenuto… e/o la terza chiamata UUUUU, al risarcimento di tutti i danni alla persona, morali, patrimoniali subiti dall’attrice quantificati, sulla base della relazione peritale del dott. Omissis ( doc. 4 ) e delle Tabelle di calcolo del danno alla persona applicate dal Tribunale di Milano, nella somma di Euro 41.458,00=, maggiorata di interessi legali dal fatto al saldo, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia; − Rigettare le domande avversarie”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“a) accertare e dichiarare che il Condominio XXXXX non ha alcuna responsabilità per i danni lamentati dalla Sig.ra YYYYY per i motivi esposti in narrativa e per l’effetto b) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta qualsivoglia responsabilità in capo al Condominio XXXXX c) condannare la UUUUU [sic] a manlevare l’odierno convenuto per ogni pagamento che dovesse essere riconosciuto in favore dell’attrice o di altri soggetti processuali da parte del proprio Assicurato”
La terza chiamata conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“nel merito: – In via principale: respingere tutte le domande proposte dalla signora YYYYY nei confronti del Condominio XXXXX perché infondate … conseguentemente respingere tutte le domande di manleva o garanzia proposte nei confronti di UUUUU … Nel merito, in via subordinata: … graduare il risarcimento eventualmente dovuto alla signora YYYYY in proporzione all’incidenza della colpa della danneggiata, ex art. 1227 c.c., poiché la condotta non prudenziale dell’attrice ha contribuito in maniera determinante al prodursi del fatto lesivo e, comunque, nei limiti di quanto rigorosamente provato in corso di causa.

  • In via ulteriormente subordinata: … limitare il risarcimento dovuto a quanto accertato essere conseguenza immediata e diretta della gestione dello stesso, nei limiti della garanzia assicurativa prestata”
    Lo svolgimento del processo
    Con atto di citazione datato 8.1.2020, l’attrice esponeva che:
  • il 30.12.2016 verso le ore 12, “in prossimità di Via Omissis, Omissis, l’attrice, uscendo dalla Farmacia comunale Omissis, camminava sul marciapiede e scendendo dallo stesso nella parte in piano (per disabili) per dirigersi verso il cancello di accesso allo stabile ove è ubicata la propria abitazione, dopo pochi passi cadeva rovinosamente al suolo a causa dell’asfalto sbriciolato, ammalorato, sconnesso e del dislivello di calpestio ivi presente, dovuto alla presenza di microbuche superficiali, di profondità di circa 3 o 4 cm, imputabili alla totale incuria ed omessa manutenzione del Condominio XXXXX, amministrata dallo Studio Omissis, in persona della sig.na Omissis, con sede in Omissis, divenuto nel giugno 2017 Omissis, … gestore dell’area de qua ( docc. 1 e 7)”;
  • essa era stata poi assistita dai passanti e condotta al pronto soccorso coll’autovettura del marito;
  • a causa della caduta, aveva riportato postumi permanenti del 12% come da relazione del dott. Omissis;
  • sussisteva la responsabilità del “Condominio XXXXX, nella sua qualità di proprietario della strada ove si è verificato il sinistro de quo” ai sensi dell’a. 2051 cc, poiché “l’incidente è avvenuto su un’area antistante il marciapiede (per disabili peraltro, a causa della presenza di asfalto sconnesso, sbriciolato, ammalorato, sotto cui vi erano delle microbuche di profondità di tre/quattro centimetri”;
  • “costituendo tale marciapiede e l’area antistante una porzione di strada adibita al transito delle persone verso le proprie abitazioni, essi devono essere mantenuti in condizione di sicurezza, al fine di garantire l’incolumità di coloro che vi transitano, che siano giovani, anziani, bambini o madri con passeggini e carrozzine. In via generale, ai sensi dell’art. 14 del codice della strada, proprio al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, incombe sull’ente proprietario/gestore, e quindi CUSTODE della strada, l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, etc… Nel caso di specie, il Condominio convenuto è incorso nella totale omissione di detto obbligo, posto che nel punto in cui è caduto l’attrice vi era disconnessione dell’asfalto, non adeguatamente manutenuto. Dalle foto allegate (doc.c. 1 e 1 bis) infatti, si evince chiaramente lo stato di omessa manutenzione dell’area ove è caduta la sig.ra YYYYY. L’incuria e l’omessa manutenzione da parte del Condominio continuano a persistere con deprecabile perseveranza, creando ulteriore pericolo per i terzi. Se poi si considera, e ciò lo si evince anche dalle foto allegate sub doc. 3 bis, che l’area residenziale in cui è avvenuto il sinistro è ad alta densità abitativa, e vi è una Farmacia comunale dove ogni giorno transitano decine di persone, soprattutto anziane, si deduce che la responsabilità del Condominio per l’omessa manutenzione dell’area è ancora più grave”;
  • il danno doveva quantificarsi in EUR 41.458,00.
    La parte attrice pertanto concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o in via subordinata ex art. 2043 c.c. del Condominio XXXXX, … in relazione al sinistro occorso, in danno dell’attrice YYYYY il giorno 30.12.2016, alle ore 12 circa, in Comune di Omissis, Via Omissis, nella parte antistante la Farmacia comunale Omissis, … e, per l’effetto, Condannare il Condominio convenuto, … al risarcimento di tutti i danni alla persona, morali, patrimoniali subiti dall’attrice quantificati, sulla base della relazione peritale del dott. Omissis ( doc. 4 ) e delle Tabelle di calcolo del danno alla persona applicate dal Tribunale di Milano, nella somma di Euro 41.458,00=, maggiorata di interessi legali dal fatto al saldo, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta congrua di Giustizia”
    La parte convenuta si costituiva con comparsa depositata il 10.3.2020 osservando che:
  • “dalla documentazione fotografica allegata (docc. 1 e 1bis), peraltro di piccole dimensioni, non si riesce a comprendere quale sia il punto indicato presumibilmente dalla Sig.ra YYYYY come determinante la caduta, in relazione alla zona “territoriale” di presunta competenza condominiale”;
  • “la documentazione allegata oltretutto non manifesta alcuna insidia che possa determinare responsabilità di terzi per una caduta accidentale”;
  • mancava la prova del nesso di causa, anche perché “dalla rappresentazione dei fatti dedotti in giudizio … non può che essere contestata. A seguito della presunta caduta l’attrice dichiara di essere stata trasportata presso il pronto soccorso tramite la propria autovettura e non a mezzo autolettiga SSN. La dinamica descritta, soprattutto in considerazione della presunta responsabilità in capo al Condominio, non può che essere contestata. Così come inevitabilmente dovrà essere contestata anche la quantificazione dei danni potenzialmente imputabili in modo diretto alla caduta atteso che, la mancata richiesta di intervento di personale sanitario specializzato, potrebbe aver determinato, nel tragitto fino alla struttura ospedaliera, ulteriori lesioni dovute alla mancata immobilizzazione immediata dell’arto chiaramente danneggiato dall’evento”;
  • chiedeva comunque l’estensione del contraddittorio al proprio assicuratore.
    La parte convenuta quindi concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare che il Condominio XXXXX non ha alcuna responsabilità per i danni lamentati dalla Sig.ra YYYYY per i motivi esposti in narrativa e per l’effetto b) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta qualsivoglia responsabilità in capo al Condominio XXXXX c) condannare la UUUUU [sic] a manlevare l’odierno convenuto per ogni pagamento che dovesse essere riconosciuto in favore dell’attrice o di altri soggetti processuali da parte del proprio Assicurato”
    A seguito della notifica dell’atto di chiamata, eseguita non già nei confronti della “UUUUU” bensì nei confronti di Omissis, si costituiva quest’ultimo soggetto il quale, con comparsa depositata il 2.11.2020, osservava che:
  • “al fine di assolvere l’onere probatorio parte attrice ha prodotto una serie di scatti che, sempre a suo parere, darebbero conferma delle pessime condizioni di manutenzione dell’area antistante il Condominio, dove si sarebbe verificato il sinistro”;
  • “in relazione alle fotografie depositate come documenti 1) e 1bis) – alcune, tra l’altro, irrilevanti perché non supportate da alcun riferimento specifico al luogo – si osserva che non è stato possibile individuare la data certa in cui le stesse sarebbero state scattate; anzi, con riferimento al doc. 1bis), è la stessa signora YYYYY a riferire che si tratta di scatti recentissimi”;
  • “esaminata, comunque, la documentazione fotografica, si evidenza che la sequenza contenuta nel documento 1) riproduce un avvallamento della pavimentazione dell’area di transito (aperta anche alle autovetture dirette al Condominio) che, per le sue considerevoli dimensioni, è palesemente visibile; ne consegue, anche a voler imputare l’incidente alle descritte condizioni dell’asfaltatura del luogo, che le stesse non sono tali da poter costituire una “insidia” oggettivamente non visibile e non prevedibile”;
  • inoltre, non si poteva trascurare “l’ora del giorno in cui si è verificato il sinistro (mezzogiorno) e l’indubbia conoscenza dello stato dei luoghi in capo all’attrice (la signora risiede nell’edificio prospicente il Condominio)”;
  • il caso era perciò da ricondurre “a fatti e colpa esclusivi della signora YYYYY la quale, se avesse usato l’ordinaria diligenza (nel rispetto del principio di autoresponsabilità), avrebbe dovuto e potuto agevolmente evitare l’evento e i danni dallo stesso derivati.
    Cosicché, ritenuto interrotto dalla condotta distratta della signora YYYYY il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso – la caduta deve essere ascritta integralmente alla sua disattenzione – la domanda proposta dall’attrice, in quanto infondata, non potrà che essere rigettata”.
    Tale soggetto quindi concludeva chiedendo di respingere tutte le domande di manleva o garanzia proposte nei suoi confronti o in subordine di graduare il risarcimento in proporzione all’incidenza della colpa della danneggiata, ex art. 1227 c.c. e comunque limitare il risarcimento dovuto a quanto accertato essere conseguenza immediata e diretta della gestione dello stesso, nei limiti della garanzia assicurativa prestata.
    All’udienza di prima comparizione, tenuta il 24.11.2020 dal giudice originariamente designato, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell’a. 183 cpc.
    Dopo alcuni rinvii disposti dal giudice onorario, all’esito dell’udienza 6.6.2022 veniva ammesso l’interrogatorio formale del Condominio, che (a causa di impedimento clinico del nuovo amministratore, in corso di causa costituitosi con altro difensore) veniva infine espletato il 19.12.2022.
    All’udienza del 1.2.2023 il giudice onorario assumeva i testimoni Omissis, Omissis e Omissis.
    All’udienza del 08/03/2023 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
    Scaduti il 22.5.2023 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
    I motivi della decisione
    Occorre anzitutto sintetizzare l’esito dell’istruttoria orale.
  • Omissis, impiegata, presente al sinistro, ha dichiarato: “Passavo di lì e stavo correndo. Non ero insieme all’attrice. A.d.r. conoscevo l’attrice solo di vista perché abitiamo nella stessa zona … a.d.r. Io arrivavo da Via Omissis. Ho visto la signora di fronte a me mentre scendeva dalla discesina dei disabili e poi inciampava cadendo in avanti a.d.r. al momento della caduta potevo essere a circa 200 metri di distanza a.d.r. 200 metri saranno come da qui alla fine della stanza a.d.r. io ero oltre la sbarra che si vede nella seconda foto sub doc 16 attoreo seconda foto sulla sinistra della foto. Non riesco a quantificare in metri la distanza ma vedevo l’attrice. a.d.r. l’area della caduta era quella visibile nella foto sub doc. 16, ma non so dire con precisione dove sia inciampata. La discesa è quella che si vede nella prima foto. Poi dopo la discesa aveva fatto dei passi sulla strada a.d.r. ho visto l’attrice che è caduta di lato e poi, mentre due o tre persone si avvicinavano per soccorrerla, l’ho vista che si teneva la spalla e lamentava dolore e piangeva. … L’asfalto è tutt’oggi sbriciolato e visibilmente, da sempre, in uno stato non piano. La dimensione della buca non la so quantificare. A.d.r. l’asfalto è sbriciolato in più punti. Non solo dove la signora è inciampata. A.d.r. nel punto in cui è inciampata c’era un po’ di dislivello ma non lo so quantificare … Ricordo che un po’ dopo il sinistro, ma non saprei dire quando, sono stati fatti dei rappezzi. Ogni tanto vengono fatti, ma l’asfalto non risulta mai piano…. Oggi l’area si presenta come nella foto sub doc. 19 circa. Non è un asfalto rifatto nella totalità della via”;
  • Omissis, pensionata, ha dichiarato: “a.d.r. sono un’amica e vicina di casa dell’attrice, indifferente, a.d.r. sono stata presente al momento del sinistro. Ero dietro l’attrice. Eravamo andate in farmacia. Io ero dietro di lei e ho visto che si è “distesa” per terra. E’ inciampata e caduta … a.d.r. confermo che è caduta nell’area che si vede nelle foto sub doc. 16 e confermo la situazione dei luoghi. Era un disastro e infatti lo dicevamo sempre a.d.r. la signora è caduta in avanti e ha battuto tutto il corpo. Poi sono arrivate altre persone che l’hanno soccorsa. … [la buca aveva] a memoria direi anche più di 4 centimetri.
    Intendo 4 centimetri di dislivello. Non l’ho misurata Di larghezza la buca era grande.
    A.d.r. che mi ricordi c’era in particolare questa buca dove la signora è inciampata che dava fastidio un po’ a tutti perché uscendo di lì e scendendo dallo scivolo, si entrava nella buca”;
  • Omissis, pensionata, ha dichiarato: “a.d.r. sono una conoscente dell’attrice perché andavamo dallo stesso parrucchiere a.d.r. sono stata presente al sinistro per cui è causa. Uscita dal parrucchiere, mi stavo dirigendo in farmacia e ho visto che all’attrice è ceduta una gamba e l’ho vista andare in terra a.d.r. al momento della caduta ero a pochissimi metri dall’attrice … Ho visto che l’attrice scendeva dove c’è il piano dei disabili e ha preso dentro perché in quel tratto ci sono delle buche ed è caduta e io mi sono avvicinata. Ho visto che le è ceduta la gamba, probabilmente prendendo dentro con la punta della scarpa dove c’era la buca ed è volata a.d.r. non ho visto la punta della scarpa, ma ho proprio visto un movimento come quando uno inciampa … Confermo che l’asfalto era sconnesso c’erano delle buche e anche io ho preso dentro una volta andando in farmacia … Non ricordo esattamente l’anno. So che dopo un po’ era stato rattoppato. Ma non è stato messo a posto bene e lì si rischia ancora di cadere”.
    Alla luce di tali testimonianze, e della documentazione fotografica offerta dalla stessa attrice, la domanda deve essere respinta.
    Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità ex a. 2051 cc ha carattere oggettivo, sicché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Nel caso fortuito, però, rientra anche la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 cc e deve essere graduata sulla base dell’accertamento circa la sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva. Sulla scorta di tale costante principio, la Cassazione ha fra l’altro confermato una sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario di una strada, sottolineando che la buca presente sul manto stradale, da cui era stata determinata la caduta di un ciclomotore, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall’attrice, nell’ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
    Nel caso presente, già le fotografie prodotte dall’attrice dimostrano il complessivo stato di scarsa manutenzione del tratto di strada ove l’attrice cadde procurandosi le lesioni in questione, e risulta anche ben visibile (docc. 1 e 1 bis) la significativa dimensione dei vari avvallamenti. Che si trattasse di buca “grande” e perciò ben visibile risulta inoltre confermato dalla testimone Omissis (“Di larghezza la buca era grande”) la quale ha anche aggiunto che la situazione dei luoghi “era un disastro e infatti lo dicevamo sempre” dal che si inferisce che non poteva costituire affatto insidia, essendo ben nota ai frequentatori dell’area (quale risulta essere l’attrice), posto che la medesima Omissis ha ricordato che “questa buca dove la signora è inciampata che dava fastidio un po’ a tutti”.
    La chiara visibilità della situazione di pericolo è stata confermata anche dalla testimone Omissisla quale dopo aver confermato che “l’asfalto è tutt’oggi sbriciolato” ha anche precisato che esso si trova “visibilmente, da sempre, in uno stato non piano”, ciò che avrebbe dovuto indurre l’attrice a prestarvi attenzione e a camminare colla dovuta cautela. Che la questione non costituisse sorpresa né insidia viene infine confermato da Omissis, la quale ha confermato “che l’asfalto era sconnesso c’erano delle buche e anche io ho preso dentro una volta andando in farmacia”.
    Per l’effetto, la responsabilità della caduta deve essere ascritta al fatto colposo della danneggiata, che esclude la configurabilità della fattispecie ex a. 2051 cc e, a maggior ragione, quella ex a. 2043 cc, sicché la domanda risulta infondata e va respinta, con conseguente assoluzione -dalla domanda di manleva- del terzo chiamato (indipendentemente da ogni valutazione circa l’iniziale errore del condominio nella sua identificazione e la notifica della chiamata a soggetto diverso da quello indicato nelle conclusioni, ma desumibile dalla polizza prodotta).
    L’acclarata pericolosità del manto stradale in discorso, e il fatto che da lungo tempo esso sia sostanzialmente privo di efficace manutenzione, giustificano peraltro la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti ex a. 92 cpc.
    PER QUESTI MOTIVI
    pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
    (1) respinge le domande proposte dall’attrice YYYYY contro il convenuto Condominio XXXXX;
    (2) compensa interamente fra tutte le parti le spese della presente lite.
    Così deciso il giorno 5 giugno 2023 dal tribunale di Milano.
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TRIBUNALE DI TRIESTE SENTENZA N. 272/2023 17 MAGGIO 2023

TRIBUNALE DI TRIESTE SENTENZA N. 272/2023 17 MAGGIO 2023

L’attrice ha dichiarato di agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, sotto la specie della responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 c.c..

E’ noto, in generale, che tale disposizione postula, da un verso, che il danno sia cagionato da un’anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa, occorrendo cioè una “relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso” (Cass. civ. 1682/00 e 6121/99), dall’altro verso, che esista un “effettivo potere fisico, che implica il governo e l’uso della cosa ed a cui sono riconducibili l’esigenza e l’onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri” (cfr. Cass. civ. sez. III 18/02/00 n. 1859). Trattasi, invero, di una speciale ipotesi di responsabilità rispetto a quella più generale di cui all’art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, ovvero da un più intenso dovere di vigilanza – comportante anche quello di adottare le misure idonee ad impedire danni a terzi – imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo un effettivo, non occasionale, “potere fisico” sulla cosa (cfr. Cass. 5885/99, 3129/87, 1897/83). Ne deriva altresì, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dal carattere insidioso della cosa dannosa, che perciò il danneggiato non è tenuto a dimostrare, come invece sarebbe necessario se agisse ai sensi dell’art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 3041/97).

Quanto poi alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c., occorre dimostrare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sfera di azione del custode tale da determinare da solo, per la sua imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, l’evento dannoso, avendo cioè impulso causale autonomo, sì da “interrompere il nesso eziologico fra cosa ed evento lesivo”; fatto che, si badi, può essere ricondotto non solo ad un fattore naturale, bensì anche alla condotta umana, di un terzo o dello stesso danneggiato (in proposito, cfr. Cass. civ. 10703/99, 10434/98, 2430/04 e 584/01; più di recente, la S.C. ha ribadito il principio della cd. “autoresponsabilità”, parlando di “comportamento ordinariamente cauto”: Cass. civ. 4390/2017, 12895/2016 e 11661/2014, ovvero di “normali cautele esigibili in situazioni analoghe”: Cass. civ. 4638/2017, 16885/2016 e 23919/2013).

Con specifico riferimento al danno provocato non direttamente dalla cosa, bensì da una sua alterazione, quale ad es. la comparsa di una macchia d’olio, va menzionata Cass. civ. 13222/16, la quale ha precisato che “Ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazione di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa. Solamente in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi” (v. anche Cass. 1691/09).

Per altro verso, resta fermo che l’astratta configurabilità dell’art. 2051 c.c., così come dell’art. 2043 c.c., non esime comunque il danneggiato dall’onere di provare, prima ancora del danno, e prima che il danneggiante sia chiamato ad offrire la prova liberatoria di competenza, il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell’agente o debitore, ovvero cosa in custodia (in relazione ad un’anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa); ossia il danneggiante deve dimostrare che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (v. Cass. civ. sez. III 13/2/02 n. 2075, 20/10/05 n. 20317, 2331/01; si segnala specialmente Cass. 03/02/2015 n. 1896, che bene chiarisce come “la prova del caso fortuito … incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. La natura oggettiva (o ‘semi-oggettiva’) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria. … È erroneo, in particolare, l’assunto in base al quale l’affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l’onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta ‘insidia’, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l’attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell’intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato. La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode”).

SENTENZA

nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. R.G. Omissis ed iniziato con atto di citazione dd. 5/10/19 da

YYYYY, con avv. Omissis

– attrice –

contro

Condominio XXXXX, in persona dell’amministratore in carica, con avv. Omissis

– parte convenuta –

Assicurazioni (quale incorporante di Omissis), in persona del legale rappresentante, con avv. Omissis

– parte terza chiamata –

avente ad oggetto : risarcimento danni.

Conclusioni della parte attrice:

dichiara di aderire alla proposta di cui all’art. 185 bis c.p.c. formulata dall’On.le Tribunale adito all’udienza tenutasi in data 03.03.2022.

precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi nonché a quanto dedotto, richiesto ed eccepito nei verbali di causa, chiedendo che la causa venga introitata per la decisione.

Conclusioni della parte convenuta:

In via principale

Respingersi le domanda attorea nei confronti del Condominio XXXXX perché infondata in fatto ed in diritto.

Col ristoro degli onorari e delle spese del giudizio.

In via estremamente subordinata

Nella denegata ipotesi che fossero accertati e quantificati danni all’attrice ascrivibili in una qualche misura al convenuto condominio, determinarli in quelli effettivamente subiti dalla stessa con conseguente e proporzionale riduzione della relativa domanda attorea anche in virtù del concorso della danneggiata alla produzione dell’evento lamentato dalla stessa ex art. 1227 c.c.

Col ristoro degli onorari e delle spese del giudizio.

In via principale nei confronti del terzo chiamato

Nel solo caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, accertarsi che la Assicurazioni, che ha incorporato per fusione la Omissis, è tenuta a garantire il convenuto condominio dalle pretese attoree e per l’effetto condannare la terza chiamata a tenerlo indenne da tutte le conseguenze negative della lite ma con compensazione delle spese del giudizio nei rapporti tra il condominio e la terza chiamata.

Conclusioni della parte terza chiamata:

Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste, adversiss rejectis

IN VIA PRINCIPALE

Rigettarsi la domanda attorea in quanto – anche in ragione dell’art. 1227 c.c. – infondata in fatto ed in diritto e/o comunque del tutto indimostrata.

Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa anche di ATP.

IN VIA DI MERO SUBORDINE E SALVO GRAVAME

Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, contenersene il petitum entro quanto di giustizia.

Con integrale compensazione delle spese di lite, anche nel rapporto con la convenuta.

IN VIA ISTRUTTORIA

Al solo fine di non incorrere in decadenze di sorta e senza alcuna inversione dell’onus probandi attoreo – si chiede disporsi prova per interpello formale dell’attrice e per testi sulle seguenti circostanze, da intendersi in forma interrogativa e precedute da “Vero che:

1. la YYYYY, in data 23.09.2016, era ospite nell’appartamento della Signora Omissis, sito in Trieste, Omissis;

2. alla data del 23.09.2016, la YYYYY alloggiava nel sui dicato edificio da due settimane;

3. la YYYYY in precedenza era già stata ospite numerose volte della Signora Omissis;

4. alla data del 23.09.2016, la YYYYY era transitata molte altre volte sulle scale condominiali;

5. la YYYYY denunciava per la prima volta il riferito sinistro occorsole in data 23.09.2016 nel febbraio dell’anno successivo;

6. in data 23.09.2016, la rampa di scale dello stabile si trovava e si trova in perfette condizioni di manutenzione generale;

7. in particolare, la prima rampa di scale è composta da dodici gradini a piano marmoreo aventi una larghezza di 140 cm, pedata di 31 cm ed alzata d 15,2 cm, giusta fotografia che si rammostra (doc. 3);

8. centralmente, i gradini sono rivestiti da una corsia di moquette a pelo corto, di cromia rossa, avente larghezza 100 cm, giusta fotografica che si rammostra (doc. 3);

9. in data 23.09.2016, i dispostivi di contenimento (asta ottonata) del tappeto insistente sulla rampa di scale del Condominio XXXXX erano agganciati e funzionanti, giusta fotografia che si rammostra (doc. 3);

10. in particolare, lungo la pavimentazione di tutto l’atrio non era dato riscontrare la presenza di asperità o avvallamenti;

11. le aste ottonate di contenimento del tappeto erano fissate al pavimento tramite l’inserimento in occhielli infissi alla base di ciascuna alzata giusta fotografia che si rammostra (doc. 3);

12. il fissaggio al pianerottolo rialzato del tappeto era garantito da un lama ottonata avvitata al pavimento, giusta fotografia che si rammostra (doc. 3);

13. il tappeto sito sulla prima rampa di scale (entrando) era munito di un sottogomma antiscivolo, giusta fotografia che si rammostra (doc. 3);

14. in data 09.04.2016, la prima rampa di scala dello stabile era interessata dalla fornitura e posa in opera di una nuova corsia moquette, una nuova lama di fissaggio, un nuovo occhiolo a L in ottone lucido ed un bastone in ottone, giusto preventivo di spesa che si rammostra (doc. 4);

15. in data 23.09.2016, adiacente alla rampa di scale in questione era collocato un corrimano, giusta fotografia che si rammostra (doc. 3);

16. in data 23.09.2016, le condizioni di illuminazione dell’atrio dello stabile erano ottime ed il luogo era perfettamente visibile agli occhi della YYYYY;

17. il portone condominiale presentava e presenta ampie vetrate che lasciano entrare la luce solare, giusta fotografia che si rammostra (doc. 3);

18. l’atrio dello stabile era ed è inoltre dotato di sistema di illuminazione artificiale funzionante;

19. nessun altro incidente ebbe a verificarsi nel punto indicato dall’attrice e nessuna segnalazione è mai pervenuta al Condominio XXXXX in merito alla particolare insidiosità o pericolosità del tratto di calpestio in questione.

S’indicano quali testimoni:

– Omissis

– Omissis

Si chiede, altresì, di essere ammessi a prova contraria sui capitoli avversari ammessi con i testi indicati in precedenza.

Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione

YYYYY ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste il Condominio XXXXX esponendo di aver riportato lesioni personali allorquando, in data 23/09/16, trovandosi all’interno dello stabile condominiale in quanto ospite della condomina Omissis, nel mentre saliva la prima rampa di scale, rovinava al suolo a causa di un dissesto del tappeto ornamentale ivi collocato, al momento libero ovvero non fissato al pavimento; soccorsa e portata al P.S. le veniva diagnosticata “frattura radiale destra, estremo distale”; vani erano stati i tentativi, compreso l’esperimento della negoziazione assistita, di ottenere un risarcimento in via stragiudiziale dei pregiudizi subiti, cui aveva fatto seguito altresì procedimento ex art. 696 bis c.p.c.. Pertanto, l’attrice ha chiesto accertarsi la responsabilità del condominio convenuto ex art. 2051 c.c e la sua condanna al di cui € 33.506 per biologico permanente, oltre spese mediche e rimborso spese dell’a.t.p..

Costituendosi in giudizio, il Condominio XXXXX ha concluso come in epigrafe, contestando an e quantum debeatur, in punto dinamica del fatto ovvero sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno lamentato, da ascrivere piuttosto a un caso fortuito consistente sia in un’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile, ovvero non segnalabile con la normale diligenza, sia nella condotta della danneggiata ricollegabile all’omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.

Previo differimento della prima udienza, si è costituita altresì Assicurazioni quale incorporante Omissis, che ha svolto analoghe contestazioni circa la fondatezza delle domande attoree.

Richiesti e concessi i termini richiesti ex art. 183 VI comma c.p.c., il G.I. ha ammesso ed assunto prova testimoniale e formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.c. dd. 16/02/18, non accettata però dalla parte convenuta. Infine – sulle definitive conclusioni delle parti ed assegnati i termini di legge per deposito di conclusionali e repliche -, la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda è infondata e, pertanto, va respinta.

L’attrice ha dichiarato di agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, sotto la specie della responsabilità del custode prevista dall’art. 2051 c.c..

E’ noto, in generale, che tale disposizione postula, da un verso, che il danno sia cagionato da un’anomalia (originaria o sopravvenuta) nella struttura o nel funzionamento della cosa, occorrendo cioè una “relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso” (Cass. civ. 1682/00 e 6121/99), dall’altro verso, che esista un “effettivo potere fisico, che implica il governo e l’uso della cosa ed a cui sono riconducibili l’esigenza e l’onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivino danni ad altri” (cfr. Cass. civ. sez. III 18/02/00 n. 1859). Trattasi, invero, di una speciale ipotesi di responsabilità rispetto a quella più generale di cui all’art. 2043 c.c., dalla quale non differisce comunque per essenza e natura, salvo essere caratterizzata da un dovere specifico di contenuto positivo, ovvero da un più intenso dovere di vigilanza – comportante anche quello di adottare le misure idonee ad impedire danni a terzi – imposto a carico di chi abbia a qualsiasi titolo un effettivo, non occasionale, “potere fisico” sulla cosa (cfr. Cass. 5885/99, 3129/87, 1897/83). Ne deriva altresì, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. prescinde dal carattere insidioso della cosa dannosa, che perciò il danneggiato non è tenuto a dimostrare, come invece sarebbe necessario se agisse ai sensi dell’art. 2043 c.c. (cfr. Cass. 3041/97).

Quanto poi alla prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c., occorre dimostrare il caso fortuito, ossia un fatto estraneo alla sfera di azione del custode tale da determinare da solo, per la sua imprevedibilità ed assoluta eccezionalità, l’evento dannoso, avendo cioè impulso causale autonomo, sì da “interrompere il nesso eziologico fra cosa ed evento lesivo”; fatto che, si badi, può essere ricondotto non solo ad un fattore naturale, bensì anche alla condotta umana, di un terzo o dello stesso danneggiato (in proposito, cfr. Cass. civ. 10703/99, 10434/98, 2430/04 e 584/01; più di recente, la S.C. ha ribadito il principio della cd. “autoresponsabilità”, parlando di “comportamento ordinariamente cauto”: Cass. civ. 4390/2017, 12895/2016 e 11661/2014, ovvero di “normali cautele esigibili in situazioni analoghe”: Cass. civ. 4638/2017, 16885/2016 e 23919/2013).

Con specifico riferimento al danno provocato non direttamente dalla cosa, bensì da una sua alterazione, quale ad es. la comparsa di una macchia d’olio, va menzionata Cass. civ. 13222/16, la quale ha precisato che “Ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi dal custode per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazione di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa. Solamente in quest’ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi” (v. anche Cass. 1691/09).

Per altro verso, resta fermo che l’astratta configurabilità dell’art. 2051 c.c., così come dell’art. 2043 c.c., non esime comunque il danneggiato dall’onere di provare, prima ancora del danno, e prima che il danneggiante sia chiamato ad offrire la prova liberatoria di competenza, il nesso di causalità tra danno medesimo e condotta dell’agente o debitore, ovvero cosa in custodia (in relazione ad un’anomalia originaria o sopravvenuta nella struttura o nel funzionamento di questa); ossia il danneggiante deve dimostrare che “l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa” (v. Cass. civ. sez. III 13/2/02 n. 2075, 20/10/05 n. 20317, 2331/01; si segnala specialmente Cass. 03/02/2015 n. 1896, che bene chiarisce come “la prova del caso fortuito … incombe al custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. La natura oggettiva (o ‘semi-oggettiva’) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., esonera il danneggiato dalla prova soltanto dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà a parte convenuta dimostrare il caso fortuito, nei termini sopra specificati, ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria. … È erroneo, in particolare, l’assunto in base al quale l’affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l’onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta ‘insidia’, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito. Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l’attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell’intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che – in assenza di una simile caratteristica della cosa – il nesso causale non può per definizione essere predicato. La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode”).

Tutto ciò premesso, ben potrebbe ipotizzarsi una responsabilità ex art. 2051 c.p.c. con riferimento al caso oggi in esame, apparendo indubbio che il sinistro denunciato si sia verificato in uno spazio rientrante nella effettiva possibilità di vigilanza e controllo del condominio convenuto, quale soggetto investito della relativa disponibilità e custodia. Né vi osta la circostanza che la caduta venga causalmente ricollegata ad un agente (tappeto mal ancorato) estrinseco rispetto alla cosa in riferita custodia (scale condominiali).

Tuttavia, si deve escludere che la presunzione sancita dall’art. 2051 c.c. possa giovare all’odierna istante, la quale infatti non ha adeguatamente assolto all’onere probatorio sulla stessa gravante.

In verità, l’attrice si è limitata a produrre fotografie dei luoghi, referti e documentazione medica varia, la relazione di a.t.p. e una “dichiarazione testimoniale”, oltre che a proporre una inutile prova orale tramite testi che in realtà non assistettero al sinistro. Così la teste Omissis, in tesi informata sul fatto, ha chiaramente negato di aver visto la caduta, trovandosi anzi fuori dello stabile condominiale per aspettare la YYYYY, che ne era poi uscita “col braccio dolorante che diceva le faceva male perché era caduta, inciampando sulla prima rampa di scale”, e quindi venendo soccorsa dalla prima.

Ciò non basta ad integrare prova idonea, nei termini di cui si è detto sopra, del nesso eziologico tra cosa in custodia del Condominio ed eventus damni; prova che non può evidentemente sorreggersi soltanto su una (inutile ed irrilevante, come da pacifici e consolidati principi in materia) testimonianza de relato ex parte actoris o su valutazioni astratte ed ipotetiche, quali quelle contenute nell’a.t.p., l’una e le altre non idonee a dimostrare in quale preciso punto e con quali concrete modalità era avvenuta la caduta, né che questa fosse si fosse verificata proprio in corrispondenza dell’invocato difettoso ancoraggio del tappeto, o che tale ultima circostanza – ove anche già oggetto di segnalazioni – fosse in atto al momento della caduta; non senza peraltro rilevare la tardività della denuncia, intervenuta soltanto circa 5 mesi dopo. Rilievi che certo non possono ritenersi superati neanche dalle osservazioni difensive svolte con la memoria di replica attorea dd. 24/04/23.

Sicché, in definitiva – dando pure per avvenuto il fatto storico della caduta (alla luce del dato obiettivo costituito dalle lesioni riportate e vista pure la valutazione di compatibilità, comunque astratta, di cui all’a.t.p.), in mancanza di idonea prova od offerta di prova circa le concrete circostanze e modalità del fatto – il sinistro in questione non potrà che imputarsi a caso fortuito, se non alla condotta della stessa danneggiata (ovvero trattasi di semplice caduta causalmente ascrivibile a mera fatalità, se non a imprudenza o disattenzione).

Pertanto, alla luce del complessivo contesto sopra evidenziato, la domanda attorea non può che essere respinta.

Quanto al regime delle spese processuali, pur prendendo atto dell’accettazione da parte dell’attrice della proposta di rinuncia formulata dal giudice all’udienza del 22/11/22, non può non rilevarsi però che detta rinuncia è intervenuta soltanto ad istruttoria compiuta e dopo un a.t.p, che hanno indubbiamente costretto le controparti a non trascurabili sforzi difensivi altrimenti evitabili, ove l’attrice avesse agito con maggiore prudenza (sapendo di non avere testi oculari).

Pertanto, non vi è ragione di discostarsi dalla soccombenza, senza che peraltro possa parlarsi di rifiuto ingiustificato delle controparti di accettare la proposta di rinuncia a spese compensate, alla luce dei principi, specie di causalità, che vigono in materia.

L’attrice va quindi condannata a rifondere le spese di lite sia della convenuta che della terza chiamata, la cui evocazione in giudizio ha pur sempre provocato, salva peraltro una parziale compensazione, stante l’avvenuta accettazione della proposta.

La liquidazione segue il D.M. 55/14, con gli aggiornamenti ex D.M. 247/22 (quanto al presente giudizio), applicate anche le riduzioni di cui all’art. 4 comma 1, in ragione dell’obiettivo spessore delle attività svolte.

P.Q.M.

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda attorea

condanna l’attrice a rifondere 2/3 delle spese di lite del condominio convenuto e della compagnia terza chiamata, liquidate per l’intero, per ciascuno, in € 1.600 per la fase di atp ed € 4.900 per il presente giudizio, per compensi, oltre spese gen, 15% ed IVA e CAP di legge, nonché € 546 per esborsi di parte convenuta; compensato il residuo terzo.

Pone definitivamente gli oneri dell’a.t.p. a carico dell’attrice.

Così deciso a Trieste, il 16/05/23