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TRIBUNALE DI MILANO SENTENZA N. 4706/2023 DEL 5 GIUGNO 2023

Art. 2051 c.c. – Caduta – Art. 1227 c.c. – Buche strada gestita da condominio
Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità ex a. 2051 cc ha carattere oggettivo, sicché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Nel caso fortuito, però, rientra anche la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 cc e deve essere graduata sulla base dell’accertamento circa la sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva. Sulla scorta di tale costante principio, la Cassazione ha fra l’altro confermato una sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario di una strada, sottolineando che la buca presente sul manto stradale, da cui era stata determinata la caduta di un ciclomotore, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall’attrice, nell’ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).

SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° Omissis RG, promossa da:
YYYYY YYYYY (cod. fisc. Omissis) col procuratore domiciliatario avv. Omissis
PARTE ATTRICE
contro:
Condominio XXXXX (cod. fisc. Omissis) col procuratore domiciliatario avv. Omissis
PARTE CONVENUTA
UUUUU (cod. fisc. Omissis) col procuratore domiciliatario avv. Omissis
PARTE TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o in via subordinata ex art. 2043
c.c. del Condominio XXXXX, … in relazione al sinistro occorso, in danno dell’attrice YYYYY il giorno 30.12.2016, alle ore 12 circa, in Comune di Omissis, Via G Omissis, nella parte antistante la Farmacia comunale Omissis, … e, per l’effetto, − Condannare il Condominio convenuto… e/o la terza chiamata UUUUU, al risarcimento di tutti i danni alla persona, morali, patrimoniali subiti dall’attrice quantificati, sulla base della relazione peritale del dott. Omissis ( doc. 4 ) e delle Tabelle di calcolo del danno alla persona applicate dal Tribunale di Milano, nella somma di Euro 41.458,00=, maggiorata di interessi legali dal fatto al saldo, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia; − Rigettare le domande avversarie”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“a) accertare e dichiarare che il Condominio XXXXX non ha alcuna responsabilità per i danni lamentati dalla Sig.ra YYYYY per i motivi esposti in narrativa e per l’effetto b) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta qualsivoglia responsabilità in capo al Condominio XXXXX c) condannare la UUUUU [sic] a manlevare l’odierno convenuto per ogni pagamento che dovesse essere riconosciuto in favore dell’attrice o di altri soggetti processuali da parte del proprio Assicurato”
La terza chiamata conferma le conclusioni della prima memoria, cioè:
“nel merito: – In via principale: respingere tutte le domande proposte dalla signora YYYYY nei confronti del Condominio XXXXX perché infondate … conseguentemente respingere tutte le domande di manleva o garanzia proposte nei confronti di UUUUU … Nel merito, in via subordinata: … graduare il risarcimento eventualmente dovuto alla signora YYYYY in proporzione all’incidenza della colpa della danneggiata, ex art. 1227 c.c., poiché la condotta non prudenziale dell’attrice ha contribuito in maniera determinante al prodursi del fatto lesivo e, comunque, nei limiti di quanto rigorosamente provato in corso di causa.

  • In via ulteriormente subordinata: … limitare il risarcimento dovuto a quanto accertato essere conseguenza immediata e diretta della gestione dello stesso, nei limiti della garanzia assicurativa prestata”
    Lo svolgimento del processo
    Con atto di citazione datato 8.1.2020, l’attrice esponeva che:
  • il 30.12.2016 verso le ore 12, “in prossimità di Via Omissis, Omissis, l’attrice, uscendo dalla Farmacia comunale Omissis, camminava sul marciapiede e scendendo dallo stesso nella parte in piano (per disabili) per dirigersi verso il cancello di accesso allo stabile ove è ubicata la propria abitazione, dopo pochi passi cadeva rovinosamente al suolo a causa dell’asfalto sbriciolato, ammalorato, sconnesso e del dislivello di calpestio ivi presente, dovuto alla presenza di microbuche superficiali, di profondità di circa 3 o 4 cm, imputabili alla totale incuria ed omessa manutenzione del Condominio XXXXX, amministrata dallo Studio Omissis, in persona della sig.na Omissis, con sede in Omissis, divenuto nel giugno 2017 Omissis, … gestore dell’area de qua ( docc. 1 e 7)”;
  • essa era stata poi assistita dai passanti e condotta al pronto soccorso coll’autovettura del marito;
  • a causa della caduta, aveva riportato postumi permanenti del 12% come da relazione del dott. Omissis;
  • sussisteva la responsabilità del “Condominio XXXXX, nella sua qualità di proprietario della strada ove si è verificato il sinistro de quo” ai sensi dell’a. 2051 cc, poiché “l’incidente è avvenuto su un’area antistante il marciapiede (per disabili peraltro, a causa della presenza di asfalto sconnesso, sbriciolato, ammalorato, sotto cui vi erano delle microbuche di profondità di tre/quattro centimetri”;
  • “costituendo tale marciapiede e l’area antistante una porzione di strada adibita al transito delle persone verso le proprie abitazioni, essi devono essere mantenuti in condizione di sicurezza, al fine di garantire l’incolumità di coloro che vi transitano, che siano giovani, anziani, bambini o madri con passeggini e carrozzine. In via generale, ai sensi dell’art. 14 del codice della strada, proprio al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, incombe sull’ente proprietario/gestore, e quindi CUSTODE della strada, l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, etc… Nel caso di specie, il Condominio convenuto è incorso nella totale omissione di detto obbligo, posto che nel punto in cui è caduto l’attrice vi era disconnessione dell’asfalto, non adeguatamente manutenuto. Dalle foto allegate (doc.c. 1 e 1 bis) infatti, si evince chiaramente lo stato di omessa manutenzione dell’area ove è caduta la sig.ra YYYYY. L’incuria e l’omessa manutenzione da parte del Condominio continuano a persistere con deprecabile perseveranza, creando ulteriore pericolo per i terzi. Se poi si considera, e ciò lo si evince anche dalle foto allegate sub doc. 3 bis, che l’area residenziale in cui è avvenuto il sinistro è ad alta densità abitativa, e vi è una Farmacia comunale dove ogni giorno transitano decine di persone, soprattutto anziane, si deduce che la responsabilità del Condominio per l’omessa manutenzione dell’area è ancora più grave”;
  • il danno doveva quantificarsi in EUR 41.458,00.
    La parte attrice pertanto concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. e/o in via subordinata ex art. 2043 c.c. del Condominio XXXXX, … in relazione al sinistro occorso, in danno dell’attrice YYYYY il giorno 30.12.2016, alle ore 12 circa, in Comune di Omissis, Via Omissis, nella parte antistante la Farmacia comunale Omissis, … e, per l’effetto, Condannare il Condominio convenuto, … al risarcimento di tutti i danni alla persona, morali, patrimoniali subiti dall’attrice quantificati, sulla base della relazione peritale del dott. Omissis ( doc. 4 ) e delle Tabelle di calcolo del danno alla persona applicate dal Tribunale di Milano, nella somma di Euro 41.458,00=, maggiorata di interessi legali dal fatto al saldo, ovvero in quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta congrua di Giustizia”
    La parte convenuta si costituiva con comparsa depositata il 10.3.2020 osservando che:
  • “dalla documentazione fotografica allegata (docc. 1 e 1bis), peraltro di piccole dimensioni, non si riesce a comprendere quale sia il punto indicato presumibilmente dalla Sig.ra YYYYY come determinante la caduta, in relazione alla zona “territoriale” di presunta competenza condominiale”;
  • “la documentazione allegata oltretutto non manifesta alcuna insidia che possa determinare responsabilità di terzi per una caduta accidentale”;
  • mancava la prova del nesso di causa, anche perché “dalla rappresentazione dei fatti dedotti in giudizio … non può che essere contestata. A seguito della presunta caduta l’attrice dichiara di essere stata trasportata presso il pronto soccorso tramite la propria autovettura e non a mezzo autolettiga SSN. La dinamica descritta, soprattutto in considerazione della presunta responsabilità in capo al Condominio, non può che essere contestata. Così come inevitabilmente dovrà essere contestata anche la quantificazione dei danni potenzialmente imputabili in modo diretto alla caduta atteso che, la mancata richiesta di intervento di personale sanitario specializzato, potrebbe aver determinato, nel tragitto fino alla struttura ospedaliera, ulteriori lesioni dovute alla mancata immobilizzazione immediata dell’arto chiaramente danneggiato dall’evento”;
  • chiedeva comunque l’estensione del contraddittorio al proprio assicuratore.
    La parte convenuta quindi concludeva chiedendo: “a) accertare e dichiarare che il Condominio XXXXX non ha alcuna responsabilità per i danni lamentati dalla Sig.ra YYYYY per i motivi esposti in narrativa e per l’effetto b) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto ed in diritto e comunque, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta qualsivoglia responsabilità in capo al Condominio XXXXX c) condannare la UUUUU [sic] a manlevare l’odierno convenuto per ogni pagamento che dovesse essere riconosciuto in favore dell’attrice o di altri soggetti processuali da parte del proprio Assicurato”
    A seguito della notifica dell’atto di chiamata, eseguita non già nei confronti della “UUUUU” bensì nei confronti di Omissis, si costituiva quest’ultimo soggetto il quale, con comparsa depositata il 2.11.2020, osservava che:
  • “al fine di assolvere l’onere probatorio parte attrice ha prodotto una serie di scatti che, sempre a suo parere, darebbero conferma delle pessime condizioni di manutenzione dell’area antistante il Condominio, dove si sarebbe verificato il sinistro”;
  • “in relazione alle fotografie depositate come documenti 1) e 1bis) – alcune, tra l’altro, irrilevanti perché non supportate da alcun riferimento specifico al luogo – si osserva che non è stato possibile individuare la data certa in cui le stesse sarebbero state scattate; anzi, con riferimento al doc. 1bis), è la stessa signora YYYYY a riferire che si tratta di scatti recentissimi”;
  • “esaminata, comunque, la documentazione fotografica, si evidenza che la sequenza contenuta nel documento 1) riproduce un avvallamento della pavimentazione dell’area di transito (aperta anche alle autovetture dirette al Condominio) che, per le sue considerevoli dimensioni, è palesemente visibile; ne consegue, anche a voler imputare l’incidente alle descritte condizioni dell’asfaltatura del luogo, che le stesse non sono tali da poter costituire una “insidia” oggettivamente non visibile e non prevedibile”;
  • inoltre, non si poteva trascurare “l’ora del giorno in cui si è verificato il sinistro (mezzogiorno) e l’indubbia conoscenza dello stato dei luoghi in capo all’attrice (la signora risiede nell’edificio prospicente il Condominio)”;
  • il caso era perciò da ricondurre “a fatti e colpa esclusivi della signora YYYYY la quale, se avesse usato l’ordinaria diligenza (nel rispetto del principio di autoresponsabilità), avrebbe dovuto e potuto agevolmente evitare l’evento e i danni dallo stesso derivati.
    Cosicché, ritenuto interrotto dalla condotta distratta della signora YYYYY il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso – la caduta deve essere ascritta integralmente alla sua disattenzione – la domanda proposta dall’attrice, in quanto infondata, non potrà che essere rigettata”.
    Tale soggetto quindi concludeva chiedendo di respingere tutte le domande di manleva o garanzia proposte nei suoi confronti o in subordine di graduare il risarcimento in proporzione all’incidenza della colpa della danneggiata, ex art. 1227 c.c. e comunque limitare il risarcimento dovuto a quanto accertato essere conseguenza immediata e diretta della gestione dello stesso, nei limiti della garanzia assicurativa prestata.
    All’udienza di prima comparizione, tenuta il 24.11.2020 dal giudice originariamente designato, venivano assegnati alle parti i termini previsti dal sesto comma dell’a. 183 cpc.
    Dopo alcuni rinvii disposti dal giudice onorario, all’esito dell’udienza 6.6.2022 veniva ammesso l’interrogatorio formale del Condominio, che (a causa di impedimento clinico del nuovo amministratore, in corso di causa costituitosi con altro difensore) veniva infine espletato il 19.12.2022.
    All’udienza del 1.2.2023 il giudice onorario assumeva i testimoni Omissis, Omissis e Omissis.
    All’udienza del 08/03/2023 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
    Scaduti il 22.5.2023 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
    I motivi della decisione
    Occorre anzitutto sintetizzare l’esito dell’istruttoria orale.
  • Omissis, impiegata, presente al sinistro, ha dichiarato: “Passavo di lì e stavo correndo. Non ero insieme all’attrice. A.d.r. conoscevo l’attrice solo di vista perché abitiamo nella stessa zona … a.d.r. Io arrivavo da Via Omissis. Ho visto la signora di fronte a me mentre scendeva dalla discesina dei disabili e poi inciampava cadendo in avanti a.d.r. al momento della caduta potevo essere a circa 200 metri di distanza a.d.r. 200 metri saranno come da qui alla fine della stanza a.d.r. io ero oltre la sbarra che si vede nella seconda foto sub doc 16 attoreo seconda foto sulla sinistra della foto. Non riesco a quantificare in metri la distanza ma vedevo l’attrice. a.d.r. l’area della caduta era quella visibile nella foto sub doc. 16, ma non so dire con precisione dove sia inciampata. La discesa è quella che si vede nella prima foto. Poi dopo la discesa aveva fatto dei passi sulla strada a.d.r. ho visto l’attrice che è caduta di lato e poi, mentre due o tre persone si avvicinavano per soccorrerla, l’ho vista che si teneva la spalla e lamentava dolore e piangeva. … L’asfalto è tutt’oggi sbriciolato e visibilmente, da sempre, in uno stato non piano. La dimensione della buca non la so quantificare. A.d.r. l’asfalto è sbriciolato in più punti. Non solo dove la signora è inciampata. A.d.r. nel punto in cui è inciampata c’era un po’ di dislivello ma non lo so quantificare … Ricordo che un po’ dopo il sinistro, ma non saprei dire quando, sono stati fatti dei rappezzi. Ogni tanto vengono fatti, ma l’asfalto non risulta mai piano…. Oggi l’area si presenta come nella foto sub doc. 19 circa. Non è un asfalto rifatto nella totalità della via”;
  • Omissis, pensionata, ha dichiarato: “a.d.r. sono un’amica e vicina di casa dell’attrice, indifferente, a.d.r. sono stata presente al momento del sinistro. Ero dietro l’attrice. Eravamo andate in farmacia. Io ero dietro di lei e ho visto che si è “distesa” per terra. E’ inciampata e caduta … a.d.r. confermo che è caduta nell’area che si vede nelle foto sub doc. 16 e confermo la situazione dei luoghi. Era un disastro e infatti lo dicevamo sempre a.d.r. la signora è caduta in avanti e ha battuto tutto il corpo. Poi sono arrivate altre persone che l’hanno soccorsa. … [la buca aveva] a memoria direi anche più di 4 centimetri.
    Intendo 4 centimetri di dislivello. Non l’ho misurata Di larghezza la buca era grande.
    A.d.r. che mi ricordi c’era in particolare questa buca dove la signora è inciampata che dava fastidio un po’ a tutti perché uscendo di lì e scendendo dallo scivolo, si entrava nella buca”;
  • Omissis, pensionata, ha dichiarato: “a.d.r. sono una conoscente dell’attrice perché andavamo dallo stesso parrucchiere a.d.r. sono stata presente al sinistro per cui è causa. Uscita dal parrucchiere, mi stavo dirigendo in farmacia e ho visto che all’attrice è ceduta una gamba e l’ho vista andare in terra a.d.r. al momento della caduta ero a pochissimi metri dall’attrice … Ho visto che l’attrice scendeva dove c’è il piano dei disabili e ha preso dentro perché in quel tratto ci sono delle buche ed è caduta e io mi sono avvicinata. Ho visto che le è ceduta la gamba, probabilmente prendendo dentro con la punta della scarpa dove c’era la buca ed è volata a.d.r. non ho visto la punta della scarpa, ma ho proprio visto un movimento come quando uno inciampa … Confermo che l’asfalto era sconnesso c’erano delle buche e anche io ho preso dentro una volta andando in farmacia … Non ricordo esattamente l’anno. So che dopo un po’ era stato rattoppato. Ma non è stato messo a posto bene e lì si rischia ancora di cadere”.
    Alla luce di tali testimonianze, e della documentazione fotografica offerta dalla stessa attrice, la domanda deve essere respinta.
    Secondo il costante orientamento del giudice di legittimità, il criterio di imputazione della responsabilità ex a. 2051 cc ha carattere oggettivo, sicché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno. Nel caso fortuito, però, rientra anche la condotta incauta della vittima, la quale assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227 cc e deve essere graduata sulla base dell’accertamento circa la sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva. Sulla scorta di tale costante principio, la Cassazione ha fra l’altro confermato una sentenza d’appello che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario di una strada, sottolineando che la buca presente sul manto stradale, da cui era stata determinata la caduta di un ciclomotore, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimensioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggiata percorsa dall’attrice, nell’ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso (Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018).
    Nel caso presente, già le fotografie prodotte dall’attrice dimostrano il complessivo stato di scarsa manutenzione del tratto di strada ove l’attrice cadde procurandosi le lesioni in questione, e risulta anche ben visibile (docc. 1 e 1 bis) la significativa dimensione dei vari avvallamenti. Che si trattasse di buca “grande” e perciò ben visibile risulta inoltre confermato dalla testimone Omissis (“Di larghezza la buca era grande”) la quale ha anche aggiunto che la situazione dei luoghi “era un disastro e infatti lo dicevamo sempre” dal che si inferisce che non poteva costituire affatto insidia, essendo ben nota ai frequentatori dell’area (quale risulta essere l’attrice), posto che la medesima Omissis ha ricordato che “questa buca dove la signora è inciampata che dava fastidio un po’ a tutti”.
    La chiara visibilità della situazione di pericolo è stata confermata anche dalla testimone Omissisla quale dopo aver confermato che “l’asfalto è tutt’oggi sbriciolato” ha anche precisato che esso si trova “visibilmente, da sempre, in uno stato non piano”, ciò che avrebbe dovuto indurre l’attrice a prestarvi attenzione e a camminare colla dovuta cautela. Che la questione non costituisse sorpresa né insidia viene infine confermato da Omissis, la quale ha confermato “che l’asfalto era sconnesso c’erano delle buche e anche io ho preso dentro una volta andando in farmacia”.
    Per l’effetto, la responsabilità della caduta deve essere ascritta al fatto colposo della danneggiata, che esclude la configurabilità della fattispecie ex a. 2051 cc e, a maggior ragione, quella ex a. 2043 cc, sicché la domanda risulta infondata e va respinta, con conseguente assoluzione -dalla domanda di manleva- del terzo chiamato (indipendentemente da ogni valutazione circa l’iniziale errore del condominio nella sua identificazione e la notifica della chiamata a soggetto diverso da quello indicato nelle conclusioni, ma desumibile dalla polizza prodotta).
    L’acclarata pericolosità del manto stradale in discorso, e il fatto che da lungo tempo esso sia sostanzialmente privo di efficace manutenzione, giustificano peraltro la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti ex a. 92 cpc.
    PER QUESTI MOTIVI
    pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
    (1) respinge le domande proposte dall’attrice YYYYY contro il convenuto Condominio XXXXX;
    (2) compensa interamente fra tutte le parti le spese della presente lite.
    Così deciso il giorno 5 giugno 2023 dal tribunale di Milano.