Mediazione – Condizione di procedibilità – Partecipazione Formale – Partecipazione sostanziale
La giurisprudenza di legittimità, peraltro invocata anche da parte attrice, ha più volte ritenuto che “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l’azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest’ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l’altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo)” (Cass. n. 8473/2019; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 13029/2022).
Nel caso che ci occupa la mediatrice, all’incontro del 17 gennaio 2023, ha dato atto che nonostante più rinvii della prima seduta a causa delle condizioni di salute di YYYYY, non era stato possibile comprendere se la medesima fosse o meno disponibile alla mediazione e pertanto non ha concesso l’ulteriore rinvio domandato dal suo legale e ha dato atto dell’impossibilità di procedere alla mediazione.
Alla luce della stessa ricostruzione dei fatti esposta da parte attrice nei propri atti e pur volendo tenere anche conto delle condizioni di salute dell’attrice esposte negli atti della medesima e risultanti dai documenti depositati, si deve senza dubbio concludere che YYYYY abbia tenuto, durante la mediazione, seppure da lei promossa, un comportamento gravemente ostativo al regolare svolgimento della procedura, con la conseguenza che la decisione della mediatrice di dichiarare impossibile la mediazione risulta corretta.
Infatti l’attrice ammette nei propri atti di aver, attraverso il proprio difensore, chiesto ben tre rinvii degli incontri, che erano stati appositamente fissati e ai quali risulta aver partecipato, oltre alla mediatrice e al difensore dell’attrice, l’amministratore del condominio con il proprio difensore (v. pag. 5 e 6 della comparsa conclusionale). Conferma altresì che, come riportato nel verbale conclusivo del procedimento, i rinvii erano stati motivati da ragioni di salute della stessa attrice a fronte della presentazione di certificati medici. Non contesta, infine, che nessuno dei certificati indicasse una prognosi temporale per la fine della malattia accertata (come attestato dalla mediatrice nel verbale conclusivo). Del resto anche i certificati medici depositati in questa causa e le ragioni esposte a giustificazione delle richieste di rinvio attestano patologie croniche, che possono comportare un’effettiva difficoltà ad affrontare situazioni stressanti come potrebbe essere una seduta di mediazione, ma se tali patologie, come afferma l’attrice, devono ritenersi ostative alla partecipazione al procedimento, l’attrice stessa avrebbe dovuto conferire una procura speciale affinché il procuratore partecipasse direttamente alle sedute; la continua richiesta di rinvii in attesa di un momento, del tutto indefinito e aleatorio, in cui l’attrice potesse raggiungere una condizione di benessere tale da partecipare alla mediazione contrastava invece con qualunque principio di celerità e di buon andamento della procedura, comportando un ingiustificato impegno sine die della mediatrice e della controparte, inutilmente tenuti a partecipare a sedute ogni volta rinviate per le medesime ragioni, senza alcuna seria prospettiva di giungere a un incontro effettivo.
Deve aggiungersi che il difensore dell’attrice aveva anche dato la propria disponibilità a recarsi al domicilio dell’attrice stessa per collegamenti da remoto, ma anche questa opportunità non è stata sfruttata dall’attrice medesima.
Peraltro, al fine del verificarsi della condizione di procedibilità, sarebbe stato sufficiente che l’attrice prendesse atto delle finalità e delle modalità della mediazione e dichiarasse di non voler proseguire, con minimo impegno fisico ed emotivo, tanto più se avesse voluto fare il collegamento da remoto.
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. Omissis R.G. promossa da
YYYYY, C.F. Omissis con il patrocinio dell’Avv. Omissis e con domicilio eletto in Omissis
ATTRICE
contro
Condominio XXXXX, C.F. Omissis, con il patrocinio dell’Avv. Omissis e con domicilio eletto in Omissis
CONVENUTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia il Giudice adito Ill.mo del Tribunale di Pavia, disattesa ogni contraria istanza,
in via preliminare e pregiudiziale, dare atto che la condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 si è realizzata e pertanto dichiarare e/o statuire che la domanda giudiziale qui proposta è procedibile e concedere i termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.;
in via altrettanto preliminare e pregiudiziale, dare atto che parte attrice ha promosso tempestivamente la procedura di mediaconciliazione e pertanto l’attrice ha diritto di essere rimessa in termini per integrare, con procura speciale sostanziale, peraltro già conferita al legale nominato nella medesima, l’esperimento della procedura di mediazione, conclusa dal Mediatore nonostante la richiesta di rinvio motivata dalla parte invitante o, in difetto, concedere termine perché la predetta procedura venga rinnovata in toto, così come dispone l’art. 5 D. Lgs. 28/2010;
in via altrettanto preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l’incompatibilità del Dott. Omissis ad amministrare il Condominio XXXXX a nome e per conto della Società Omissis, di cui è socio accomandatario ed a cui viene riferita direttamente l’attività qui svolta dal medesimo e conseguentemente dichiarare e/o statuire la nullità della delibera impugnata, che risulta assunta in presenza e con l’ausilio di un amministratore in palese “conflitto di interessi” con il Condominio amministrato ed in violazione di una norma di legge;
nel merito, dichiarare e/o statuire la nullità e/o annullabilità della deliberazione assembleare impugnata dato che occorreva l’unanimità per modificare il criterio relativo alla misura delle spese dell’ascensore ai singoli condomini, quest’ultimo approvato all’unanimità nell’assemblea del 27.4.2016 e per l’effetto, dichiarare tenuto e conseguentemente condannare il Condominio XXXXX in persona del suo Amministratore pro tempore, C.F.: Omissis, ad applicare il criterio sino ad oggi usualmente adottato e confermato nell’assemblea condominiale del 27.4.2016nella ripartizione delle spese dell’ascensore ed a eseguire immediatamente il corrimano già preventivato, con vittoria delle spese e compensi del giudizio;
in via istruttoria, nella denegata ipotesi che la domanda giudiziale non sia ritenuta sufficientemente provata, ammettere prova per testi sui capitoli della narrativa di cui all’atto di citazione, che qui si intendono integralmente richiamati per motivi di brevità, preceduti dalla locuzione “Vero che”, con riserva di indicare nelle concedende successive memorie ex art. 183 c.p.c. i nominativi dei testi”.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
Piaccia al Tribunale Ill.mo,
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE
Dichiarare l’improcedibilità della domanda proposta dall’Avv. YYYYY nei confronti del Condominio XXXXX per mancato, regolare ed effettivo svolgimento della procedura di mediazione obbligatoria in materia di condominio degli edifici ai sensi dell’art. 5, co. 1 bis D.lgs. n. 28/2010.
NEL MERITO
Respingere le domande, eccezioni ed istanze tutte dell’avv. YYYYY nei confronti del Condominio XXXXX perché infondate in fatto ed in diritto.
Con riserva di altro dedurre e produrre nei prefiggendi termini di rito di cui sin d’ora si chiede la concessione nell’ipotesi in cui il Giudice ritenesse di disporre l’istruttoria della causa.
Con vittoria di spese e competenze di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa deve essere decisa senza la necessità di concedere i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. (da intendersi nella formulazione applicabile a questo giudizio, antecedente alla c.d. “riforma Cartabia”) richiesti da parte attrice e, seppure in via subordinata, anche da parte convenuta. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, osservato che: “In forza del combinato disposto dell’art. 187, comma 1, c.p.c. e dell’art. 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che, ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il “favor” legislativo per una decisione immediata della causa desumibile dall’art. 189 c.p.c.” (Cass. n. 4767/2016; nello stesso senso anche Cass. n. 7474/2017 e Cass. n. 8287/2017).
Nel caso che ci occupa parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda di parte attrice per mancato svolgimento di un effettivo e regolare procedimento di mediazione obbligatoria; questa eccezione preliminare deve essere decisa senza attività istruttoria, in quanto è pacifico e risulta altresì dal verbale redatto dalla mediatrice, depositato da entrambe le parti (doc. 13 di parte attrice e doc. 22 di parte convenuta) quale sia stato l’andamento della procedura.
Va premesso che l’azione promossa da YYYYY riguarda l’impugnazione di una delibera condominiale e pertanto la mediazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, del D. L.vo n.28/2010: l’effettivo svolgimento della procedura rappresenta quindi una condizione di procedibilità.
La giurisprudenza di legittimità, peraltro invocata anche da parte attrice, ha più volte ritenuto che “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto improcedibile, ai soli fini della soccombenza virtuale, l’azione di risoluzione del contratto di locazione rinunciata dalla parte, in quanto le parti non erano mai comparse, personalmente o idoneamente rappresentate, davanti al mediatore, tenuto conto che, per un verso, la procura speciale notarile rilasciata dalla parte al proprio difensore e autenticata da quest’ultimo, era in realtà una semplice procura alle liti e che, per l’altro, non era stato neppure redatto un verbale negativo)” (Cass. n. 8473/2019; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 13029/2022).
Nel caso che ci occupa la mediatrice, all’incontro del 17 gennaio 2023, ha dato atto che nonostante più rinvii della prima seduta a causa delle condizioni di salute di YYYYY, non era stato possibile comprendere se la medesima fosse o meno disponibile alla mediazione e pertanto non ha concesso l’ulteriore rinvio domandato dal suo legale e ha dato atto dell’impossibilità di procedere alla mediazione.
Alla luce della stessa ricostruzione dei fatti esposta da parte attrice nei propri atti e pur volendo tenere anche conto delle condizioni di salute dell’attrice esposte negli atti della medesima e risultanti dai documenti depositati, si deve senza dubbio concludere che YYYYY abbia tenuto, durante la mediazione, seppure da lei promossa, un comportamento gravemente ostativo al regolare svolgimento della procedura, con la conseguenza che la decisione della mediatrice di dichiarare impossibile la mediazione risulta corretta.
Infatti l’attrice ammette nei propri atti di aver, attraverso il proprio difensore, chiesto ben tre rinvii degli incontri, che erano stati appositamente fissati e ai quali risulta aver partecipato, oltre alla mediatrice e al difensore dell’attrice, l’amministratore del condominio con il proprio difensore (v. pag. 5 e 6 della comparsa conclusionale). Conferma altresì che, come riportato nel verbale conclusivo del procedimento, i rinvii erano stati motivati da ragioni di salute della stessa attrice a fronte della presentazione di certificati medici. Non contesta, infine, che nessuno dei certificati indicasse una prognosi temporale per la fine della malattia accertata (come attestato dalla mediatrice nel verbale conclusivo). Del resto anche i certificati medici depositati in questa causa e le ragioni esposte a giustificazione delle richieste di rinvio attestano patologie croniche, che possono comportare un’effettiva difficoltà ad affrontare situazioni stressanti come potrebbe essere una seduta di mediazione, ma se tali patologie, come afferma l’attrice, devono ritenersi ostative alla partecipazione al procedimento, l’attrice stessa avrebbe dovuto conferire una procura speciale affinché il procuratore partecipasse direttamente alle sedute; la continua richiesta di rinvii in attesa di un momento, del tutto indefinito e aleatorio, in cui l’attrice potesse raggiungere una condizione di benessere tale da partecipare alla mediazione contrastava invece con qualunque principio di celerità e di buon andamento della procedura, comportando un ingiustificato impegno sine die della mediatrice e della controparte, inutilmente tenuti a partecipare a sedute ogni volta rinviate per le medesime ragioni, senza alcuna seria prospettiva di giungere a un incontro effettivo.
Deve aggiungersi che il difensore dell’attrice aveva anche dato la propria disponibilità a recarsi al domicilio dell’attrice stessa per collegamenti da remoto, ma anche questa opportunità non è stata sfruttata dall’attrice medesima.
Peraltro, al fine del verificarsi della condizione di procedibilità, sarebbe stato sufficiente che l’attrice prendesse atto delle finalità e delle modalità della mediazione e dichiarasse di non voler proseguire, con minimo impegno fisico ed emotivo, tanto più se avesse voluto fare il collegamento da remoto.
Neanche questa possibilità risulta essere stata vagliata e pertanto non può che concludersi che l’attrice, con comportamento gravemente censurabile e non improntato a buona fede, ha interposto ostacoli del tutto superabili allo svolgimento della mediazione, con la conseguenza che la condizione di procedibilità non risulta soddisfatta per ragioni a lei imputabili e le domande proposte devono, conseguentemente, essere dichiarate improcedibili.
Rispetto alle argomentazioni di parte attrice è opportuno osservare, infine, che la dichiarazione d’improcedibilità per le ragioni sin qui esposte non comporta alcuna violazione del diritto costituzionale di difesa: tale diritto è garantito nell’ambito delle norme che regolano il processo (comprese quelle sulle condizioni di procedibilità, già vagliate dalla Corte Costituzionale) e sarebbe bastato, come s’è visto, un comportamento di collaborazione da parte dell’attrice per il buon esito del procedimento di mediazione o, quanto meno, per l’inutile tentativo dopo l’avvio del procedimento, che viceversa non ha potuto avere inizio proprio per gli insuperabili ostacoli frapposti dall’attrice medesima.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte attrice secondo il criterio di soccombenza. Sono liquidate, in dispositivo, in conformità alla nota-spese depositata, che indica valori leggermente inferiori a quelli medi previsti nel tariffario professionale ed esclude la fase istruttoria e di trattazione.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da YYYYY con atto di citazione notificato al Condominio XXXXX così decide:
1) dichiara improcedibili le domande proposte da parte attrice per mancato effettivo esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria;
2) condanna YYYYY a rifondere al Condominio XXXXX le spese di lite, che liquida in € 3.300,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
Così deciso il 12 giugno 2023