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TRIBUNALE DI ROMA SENTENZA N. 8516/2023 DEL 30 MAGGIO 2023

Responsabilità professionale amministratore – Responsabilità amministratore – Art. 1227 c.c.

Deve rammentarsi che “ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l’art. 1227 secondo comma cod. civ. pone la condizione dell’inevitabilità dei danni attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza ed impone perciò al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento” (così, fra le altre, Cass. 22352/2021).

La condotta del danneggiato può ritenersi colposa quando sia irrispettosa “di regole di comune prudenza” e – ove si tratti di soggetto deputato (a titolo istituzionale o professionale) allo svolgimento di attività gestorie – tali regole comprendono l’attivazione di tutti i possibili rimedi, anche giudiziari (cfr. Cass. cit.).

Deve anzi rilevarsi che la stessa assemblea condominiale – nella riunione del 14.12.2016 – aveva appunto invitato il convenuto “a recuperare quanto pagato in eccesso e in difformità del mandato assembleare”, ritenendo così evidentemente percorribile un’iniziativa che dopo la sua revoca – di poco successiva – avrebbe ben potuto essere intrapresa comunque dal nuovo amministratore (anche con eventuale riguardo alle ulteriori somme versate in eccedenza – rispetto al costo complessivo dei lavori – sulla base delle verifiche effettuate dalla commissione a tal fine nominata).

in persona del dott. Omissis, in funzione di giudice unico,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. Omissis del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2018, trattenuta in decisione all’udienza del 16.5.2023 e vertente tra

Condominio XXXXX ATTORE rappresentato e difeso dall’avv. Omissis

E

YYYYY CONVENUTO rappresentato e difeso dall’avv. Omissis

E

ASASAS rappresentata e difesa dall’avv. Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il condominio attore ha convenuto in giudizio YYYYY – già amministratore di tale condominio sino al 6.7.2017 – deducendo il suo inadempimento nell’esecuzione del relativo mandato con specifico riguardo alla gestione del contratto d’appalto – sottoscritto in data 16.4.2012 con la Omissis. – afferente alla manutenzione straordinaria dell’edificio.

L’attore – in primo luogo – ha dedotto quanto segue:

– i lavori di sistemazione della “cortina” venivano difettosamente eseguiti dalla ditta appaltatrice e pertanto l’assemblea – nella riunione del 2.12.2013 – stabiliva di “proporre alla ditta il rifacimento a regola d’arte dei lavori relativi alla cortina o in alternativa una riduzione del 60% dell’importo”;

– la società appaltatrice – riconoscendo i vizi – comunicava all’amministratore in data 10.12.2013 di accettare tale riduzione (non avendo intenzione di effettuare un nuovo intervento correttivo);

– solo in data 15.5.2014 l’amministratore comunicava ai condomini tale accettazione, comportante una riduzione del prezzo pari ad euro 18.852,38;

– il YYYYY – anche successivamente – continuava però a corrispondere all’impresa appaltatrice le somme pattuite in origine, senza operare alcuna riduzione;

– l’assemblea – nella riunione del 14.12.2016 – dava pertanto incarico all’amministratore di recuperare le somme versate in eccedenza;

– quest’ultimo disattendeva ancora una volta la volontà assembleare ed ometteva ogni conseguente iniziativa;

– l’assemblea – nella successiva riunione del 6.7.2017 – decideva così di revocarlo dalla carica e nominava una commissione per esaminare la complessiva gestione dell’appalto;

– la relazione finale – redatta all’esito – accertava una somma complessiva di euro 22.136,47 indebitamente corrisposta alla ditta appaltatrice.

L’attore ha inoltre dedotto – in secondo luogo – che in occasione del passaggio di consegne emergeva la mancata contabilizzazione da parte dell’ex amministratore di pagamenti ricevuti per complessivi euro 2.107,00 (euro 552,00 per versamenti da parte di condomini ed euro 1.555,00 a titolo d’indennizzo da parte della compagnia Omissis), somma che il YYYYY affermava però di non dover restituire stante un suo preteso maggior credito di euro 2.493,83 – in realtà insussistente – per compensi straordinari afferenti proprio alla gestione dei lavori in oggetto.

Ha pertanto concluso per la condanna del convenuto al risarcimento di euro 22.136,47 ed alla restituzione di euro 2.107,00.

Il YYYYY – nel costituirsi – ha chiesto in via preliminare l’autorizzazione alla chiamata in causa della ASASAS per essere tenuto indenne da un’eventuale condanna in forza della polizza per la copertura assicurativa della sua responsabilità professionale e – nel merito – ha comunque contestato la fondatezza delle avverse pretese chiedendone l’integrale rigetto.

E’ stata autorizzata la chiamata in causa e la compagnia – nel costituirsi – ha per un verso contestato la domanda di manleva – per inoperatività della garanzia con riguardo agli addebiti contestati all’assicurato – e per altro verso ha ugualmente contestato la stessa fondatezza delle pretese di parte attrice.

Sono state depositate le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e – all’esito – è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio.

All’udienza dell’8.3.2022 – senza l’espletamento di ulteriori attività istruttorie – la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione e poi rimessa sul ruolo per l’incombente ex art. 182 c.p.c. richiesto con ordinanza del 28.6.2022.

All’ultima udienza del 16.5.2023 – prodotta da parte attrice la delibera di ratifica per l’esercizio dell’azione risarcitoria in oggetto – la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione (con espressa rinunzia di tutte le parti ad ulteriori termini ex art. 190 c.p.c.).

Il Tribunale – sulla base di tali premesse – rileva quanto segue.

La prima e più rilevante pretesa dell’attore ha natura risarcitoria e si fonda sul dedotto inadempimento del YYYYY nell’esecuzione del mandato – in qualità di amministratore del condominio – con specifico riguardo alla gestione del contratto d’appalto afferente alla manutenzione straordinaria dell’edificio.

L’attore afferma che – stante la concordata riduzione del prezzo con l’impresa appaltatrice in conseguenza della difettosa sistemazione della cortina (come da proposta assembleare del 2.12.2013) – il successivo e non dovuto pagamento integrale effettuato dall’amministratore a tale impresa comporterebbe una responsabilità risarcitoria del primo in misura corrispondente a tale mancata riduzione (pari ad euro 18.852,38, cui dovrebbe aggiungersi l’ulteriore importo versato comunque in eccedenza rispetto al costo complessivo dei lavori accertato dalla richiamata commissione, così da giungere ad un maggior indebito totale pari ad euro 22.136,47).

Tale conclusione – a prescindere da ogni superflua analisi della relazione peritale – non può essere condivisa.

Deve rammentarsi – in proposito – che “ai fini della concreta risarcibilità dei danni subiti dal creditore, l’art. 1227 secondo comma cod. civ. pone la condizione dell’inevitabilità dei danni attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza ed impone perciò al creditore anche una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di tale comportamento” (così, fra le altre, Cass. 22352/2021).

La condotta del danneggiato può ritenersi colposa quando sia irrispettosa “di regole di comune prudenza” e – ove si tratti di soggetto deputato (a titolo istituzionale o professionale) allo svolgimento di attività gestorie – tali regole comprendono l’attivazione di tutti i possibili rimedi, anche giudiziari (cfr. Cass. cit.).

Deve allora ritenersi – nella fattispecie – che l’omissione da parte del nuovo amministratore del condominio (dopo la revoca del YYYYY risalente al 6.7.2017) di ogni iniziativa diretta per la ripetizione dell’indebito nei confronti dell’impresa appaltatrice – anche sul piano giudiziario – abbia costituito una condotta colposa tale da far escludere l’imputabilità al convenuto delle conseguenze dannose che pur sono derivate al condominio per il denunziato pagamento dei maggiori importi in oggetto.

La questione – del resto – era stata già segnalata nel corso del giudizio (cfr. ordinanza riservata del 30.4.2020, ove si evidenziava appunto il fatto che “la restituzione di somme indebitamente corrisposte avrebbe potuto essere richiesta dal Condominio direttamente all’accipiens”) e parte attrice – tuttavia – ha omesso alcuna specifica allegazione su eventuali circostanze che – nel caso concreto – avrebbero reso eventualmente superflua, perché infruttuosa, una simile iniziativa da parte del nuovo amministratore (in ragione, ad esempio, di una conclamata insolvenza o irreperibilità dell’impresa appaltatrice).

Deve anzi rilevarsi che la stessa assemblea condominiale – nella riunione del 14.12.2016 – aveva appunto invitato il convenuto “a recuperare quanto pagato in eccesso e in difformità del mandato assembleare”, ritenendo così evidentemente percorribile un’iniziativa che dopo la sua revoca – di poco successiva – avrebbe ben potuto essere intrapresa comunque dal nuovo amministratore (anche con eventuale riguardo alle ulteriori somme versate in eccedenza – rispetto al costo complessivo dei lavori – sulla base delle verifiche effettuate dalla commissione a tal fine nominata).

Ne consegue – pertanto – il rigetto della suddetta domanda risarcitoria.

La seconda e meno rilevante pretesa dell’attore attiene – invece – alla restituzione della somma – pari a complessivi euro 2.107,00 – indebitamente trattenuta dal YYYYY alla scadenza del suo mandato.

Tale pretesa deve essere – invece – accolta.

Le suesposte considerazioni – se valgono ad escludere l’imputabilità al convenuto delle conseguenze dannose denunziate – non portano infatti ad escludere che il YYYYY sia stato comunque inadempiente al mandato assembleare con riguardo alla specifica gestione dell’appalto in oggetto e non possa dunque opporre legittimamente in compensazione – rispetto al suo incontestato debito restitutorio di euro 2.107,00 – il maggior credito che assume maturato proprio a titolo di compensi straordinari (seppur inizialmente concordati in sede assembleare) per tale specifica gestione.

La reciproca soccombenza giustifica – fra attore e convenuto – la compensazione delle spese processuali (mentre le spese di c.t.u. – stante il rigetto della pretesa risarcitoria – devono essere poste definitivamente a carico dell’attore).

L’attore è invece tenuto a rifondere le spese processuali alla compagnia chiamata in causa (la cui evocazione in giudizio – seppure effettuata dal convenuto – è stata comunque conseguenza dell’infondata pretesa risarcitoria del condominio).

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così decide:

rigetta la domanda risarcitoria del condominio attore;

condanna il convenuto YYYYY a restituire al condominio attore l’importo di euro 2.107,00;

pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo del condominio attore;

compensa – fra attore e convenuto – le altre spese processuali;

condanna il condominio attore a rimborsare alla chiamata in causa ASASAS le spese processuali, liquidate d’ufficio in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.