Per delineare la perimetrazione degli obblighi legati alla verifica dei rischi da fulminazione (ovviamente da un punto di vista giuridico non essendo il presente breve contributo relativo alle questioni di tipo tecnico) dobbiamo partire da alcuni concetti base e passare poi ai dati normativi per poi trarre le necessarie conclusioni.
Il primo concetto che deve essere analizzato è quello della “posizione di garanzia” rivestita proprio dall’amministratore di condominio.
AMMINISTRATORE E POSIZIONE DI GARANZIA
Il rapporto che lega l’amministratore di condominio dal condominio dallo stesso amministrato è certamente il mandato, lo ha detto, a più riprese, la giurisprudenza prima della legge 220/2012 e proprio con la riforma del condominio è stato novellato l’art. 1129 c.c. che prevede, tra le altre cose, che “Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV”, e, quindi, il mandato appunto.
Trattasi però di mandato del tutto particolare perché l’oggetto è predeterminato dalla legge (Codice Civile in primis e dalle legge speciali) e può, financo, trovare ulteriore sua rimodulazione nel regolamento di condominio ovvero in una delibera assembleare (cfr art. 1131 c.c. “Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”).
E’ ormai fatto noto che l’amministratore una volta nominato amministratore del condomino (ed abbia accettato il mandato ad amministrare, rivesta una specifica posizione di garanzia.
Sul punto si vedano a tiolo meramente esemplificativo e non esaustivo
Cass. pen., Sez. IV, 23/10/2015, n. 46385
“l’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l’incolumità del terzi, integrata nel caso di specie dalla vetustà del rivestimento dell’edificio condominiale tale da provocare la caduta di calcinacci e parti di rivestimento, fonte di pericolo per i passanti, così come accaduto all’odierna persona offesa”.
Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 12/01/2012, n. 34147 (rv. 254971)
“Non può quindi mettersi in discussione che l’amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l’obbligo ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l’incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti / sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell’esercizio di fatto detta servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l’impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età ( cfr.Sez. 3 n.4676 del 1975 rv. 133249)”.
APPLICABILITÀ DEL D.LGS 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SICUREZZA) AL CONDOMINIO
Sull’applicabilità del Testo Unico sulla sicurezza (D.lgs 81/2008) in ambito di condominio troviamo conforto non solo nella dottrina, ma anche nella giurisprudenza, Infatti,
Cass. pen., Sez. feriale, Sentenza, 27/08/2019, n. 45316 (rv. 277292-01)
In riferimento al concetto di luogo di lavoro ha statuito: Viceversa, ai fini dell’applicazione di tale norma generale, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di “luogo di lavoro”, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro oppure che esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro (cfr. Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, dep. 2014, S., Rv. 258435; Sez. 4, n. 28780 del 19/5/2011, Tessari, Rv. 250760; Sez. 4, n. 40721 del 9/9/2015, Steinwurzel, Rv. 26471501), potendo, dunque, rientrarvi ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa (cfr. Sez. 4, n. 2343 del 27/11/2013, S., Rv. 258435; Sez. 4, n. 12223 del 3/2/2015, dep. 2016, Del Mastro, Rv. 266385).
Cass. pen., Sez. III, 18/09/2013, n. 42347
L’amministratore di un condominio assume “la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso ma, in caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all’osservanza di ciò che è stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 26”.
Cass. pen., Sez. IV, 05/05/2011, n. 22239
L’amministratore di condominio è responsabile, in qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per il decesso dell’addetto alle pulizie precipitato nella tromba delle scale durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, a causa del mancato adeguamento dei parapetti alla normativa antinfortunistica.
Orbene l’art. 2 del d.lgs 81/2088 definisce lavoratore: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Omissis”
Vieppiù citando la giurisprudenza espressamente l’art. 26 del d.lgs 81/2008 occorre verificarne il contenuto.
Lo stesso, recita testualmente:
“1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:106
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;107
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Omissis”
Quindi, è la norma in parola che prevede un obbligo di fornire informazioni “dettagliate” sui rischi esistenti.
Dobbiamo, inoltre, precisare come le predette norme devono essere lette unitamente all’art. 80 del d-lgs 81/2008 che prevede che:
“1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l’adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche”.
Da ultimo l’art. 84 del d.lgs 81/2008 prevede che: “Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche”.
E’ di tutta evidenza come, in relazione alla valutazione dei rischi da fulminazione – necessaria per poi dare le relative e corrette informative – la stessa sia obbligatoria in alcuni casi (es. quando ci sono dipendenti in condominio; quando vi è un impianto fotovoltaico -installato su un edificio; edifici soggetti a CPI – certificato prevenzione incendi) e negli altri casi, quand’anche sembri, a prima vista, non esservi un obbligo di legge, la necessità dello stesso deriva dal combinato disposto delle norme sopra citate e soprattutto dalla Giurisprudenza – sempre sopra citata – che non lascerebbero all’amministratore troppi margini di manovra e, quindi, diventa, di fatto, se non obbligatoria, quanto meno, “vivamente” consigliata al fine di non correre e di non far rischi.