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CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 12642/2023 DEL 10 MAGGIO 2023

Decreto ingiuntivo – ritiro fascicolo senza restituzione -partecipazione udienza difensore senza delega – Art. 1137 c.-c. – Opposizione decreto ingiuntivo – Art. 63 disp. att. c.c.

Del resto, come affermato dal massimo consesso nomofilattico (Cass. Sez. Un., n. 289 del 1999), la delega conferita dal difensore ad un collega perché lo sostituisca in udienza rappresenta senza dubbio un atto tipico di attività professionale indirizzato all’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente, essendo evidente che il sostituto il quale interviene nel processo in virtù di nient’altro che di detta delega, cioè senza aver ricevuto direttamente alcun mandato dalla parte, non opera per sé ma solo quale longa manus del sostituito e che, quindi, l’attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all’esercizio professionale di quest’ultimo ed è come se fosse svolta dallo stesso.
Le determinazioni prese dai condomini in assemblea sono da considerare, a tutti gli effetti, come veri e propri atti negoziali, ovvero come coacervo di dichiarazioni individuali, espressione in quanto tale non della volontà dell’assemblea, bensì della maggioranza in essa formatasi, e quindi atto dell’organizzazione condominiale. La delibera costituisce, in sostanza, un momento della gestione condominiale, e in tal senso il problema della sua validità o invalidità è correlato alle ripercussioni che essa ha sulla medesima gestione. Oggetto del giudizio di validità ex art. 1137 c.c. è perciò il valore organizzativo della deliberazione, dovendosi accertare se quel valore merita di essere conservato o va, piuttosto, eliminato con la sentenza di annullamento o con la declaratoria di nullità. La valenza organizzativa emergente dal testo della delibera dell’assemblea costituisce, allora, il coefficiente determinante nella scelta tra la sanzione invalidante e la contrapposta esigenza di stabilità delle deliberazioni in seno alla compagine condominiale e di certezza dei rapporti giuridici instaurati per decisione dell’organo collegiale.
Come da ultimo ulteriormente precisato in Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839, avendosi riguardo a giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., e non in via di eccezione.
Nel caso in esame, la Corte di appello di Milano, premesso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle spese ordinarie e straordinarie indicate nel consuntivo 2012/2013, nel preventivo 2013/2014 e nei relativi stati di riparto, oltre che nel conto di gestione relativo alla nuova centrale termica e annesso riparto, conti approvati dalle delibere condominiali dell’11.03.2013 e del 16.12.2013, atti tutti regolarmente depositati e posti a fondamento del procedimento monitorio ex art. 63 disp. att. c.c., ha esplicitato che esse non sono state impugnate dalla YYYYY (v. pag. 4, ultima parte penultimo capoverso).


S E N T E N Z A

sul ricorso Omissis proposto da:
YYYYY, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato Omissis del foro di Omissis ed elettivamente domiciliata in Omissis, presso lo studio dell’avvocato Omissis;
– ricorrente –
contro
Condominio XXXXX, in persona dell’Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Omissis e dal Omissis , entrambi del foro di Milano, come da procura speciale in calce al controricorso ed elettivamente domiciliato in Omissis presso lo studio dell’avvocato Omissis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5079/2017 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 4 dicembre 2017;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 7 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Dott.ssa Omissis;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. Omissis, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Condominio XXXXX chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Milano decreto ingiuntivo n. 20716/2014 per euro 9.479,90 emesso nei confronti della condomina YYYYY per oneri condominiali non corrisposti.
L’intimata proponeva opposizione avverso l’ingiunzione, dinanzi al medesimo Tribunale, che veniva respinta, con sentenza n. 7625 del 2016 risultando provate le voci di spesa dalla documentazione allegata al monitorio, trattandosi di spese condominiali, ordinarie e straordinarie, indicate nel consuntivo 2012-2013, nel preventivo 2013-2014 e nei relativi stati di riparto nonché nel conto preventivo relativo alla nuova centrale termica e dai verbali delle assemblee condominiali tenutesi l’11.03.2013 e il 16.12.2013, dove erano state approvate, rispettivamente, le spese straordinarie per la riqualificazione della centrale termica e per essere il verbale dell’adunanza condominiale redatto nel registro dei verbali che ai sensi dell’art. 2375 c.c. rimaneva depositato presso l’ufficio, inviate le copie alle parti, non provata dalla condomina la difformità della copia all’originale.
In virtù di rituale impugnazione interposta dalla YYYYY, la Corte di appello di Milano, nella resistenza del Condominio appellato, rigettava l’appello e per l’effetto confermava la decisione gravata.
A sostegno della decisione adottata il giudice dell’impugnazione rilevava che correttamente il giudice di prime cure aveva esaminato gli atti contenuti nel fascicolo di parte appellata, che seppure depositato soltanto alcuni giorni prima dell’udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e comunque scaduto il termine assegnato per il deposito, si trattava di un termine meramente ordinatorio, non trovando nella specie applicazione l’art. 169 c.p.c., ma la libertà delle forme di trattazione. Aggiungeva che il difensore, ai sensi dell’art. 14 della disciplina dell’ordinamento forense, poteva farsi sostituire in udienza da altro avvocato anche per delega verbale.
Nel merito, la documentazione allegata costituiva prova del credito azionato ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.; del resto la delibera approvata dall’assemblea condominiale, contenente le spese ed il loro riparto e non impugnata, costituiva titolo di credito e di per sé prova dell’esistenza di detto credito che legittimava la concessione del decreto ingiuntivo. Dagli stati di riparto risultavano, altresì, i saldi passivi della condomina per gli esercizi precedenti.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso l’originaria opponente, sulla base di sette motivi, cui ha resistito con controricorso il Condominio.
Posto in discussione il ricorso per la decisione allo stato degli atti all’udienza pubblica del 7 dicembre 2022, ai sensi dell’art. 23, comma 8 d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, in prossimità della quale è stata depositata dal sostituto procuratore generale, dott. Omissis, memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Per un’ordinata trattazione occorre esaminare preliminarmente l’eccezione di inammissibilità dedotta nel controricorso per violazione dell’art. 366, comma 1 n. 3 c.p.c.
L’eccezione è infondata. Come statuito da questa Corte, “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 c.p.c.; tuttavia l’inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c.” (Cass., Sez. Un., n. 37552 del 2021). Si è anche precisato che non è causa di inammissibilità l’inserimento nel corpo del ricorso di copie fotostatiche o scannerizzate di atti relativi al giudizio di merito, qualora la riproduzione integrale di essi sia preceduta da una chiara sintesi dei punti rilevanti per la risoluzione della questione dedotta (v. Cass., Sez. Un., n. 4324 del 2014).
Il ricorso in esame contiene una adeguata esposizione dei fatti di causa e delle questioni giuridiche sollevate e risolte in primo e in secondo grado; comprende, inoltre, ampie argomentazioni sui dedotti vizi di violazione delle norme specificamente invocate. Si sottrae pertanto alle censure mosse ai sensi del citato art. 366 c.p.c.
Venendo al merito, con il primo motivo la condomina lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 169 e 281 sexies c.p.c., dell’art. 77 disp. att. c.c., oltre ad asserita violazione della legge per mancato rispetto del contraddittorio e violazione dell’art. 111 Cost. per avere la Corte di merito ritenuta logica e corretta la motivazione quanto alla non perentorietà del termine per il deposito del fascicolo di parte in vista dell’udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
La censura è infondata.
Lo schema procedimentale che consente la decisione della controversia ex art. 281 sexies c.p.c., ora anche in appello a seguito dell’introduzione dell’ultimo comma dell’art. 352 c.p.c. ad opera dell’art. 27, comma 1 lett. d) della legge n. 183 del 2011 (norma già vigente alla data in cui è intervenuta la decisione gravata), non contempla come obbligatorio un termine per il deposito del fascicolo di parte ovvero il preventivo scambio di scritti conclusionali, come invece previsto nel diverso modulo procedimentale di cui ai precedenti commi dell’art. 352 c.p.c.
Del resto, i moduli decisori sono quelli previsti dalla legge e non contempla elementi spuri, come la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell’art. 169, comma 2 c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato al momento della precisazione delle conclusioni, che va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento si trovi in grado di appello, per cui la sua inosservanza produce effetti limitati alla decisione del giudice di prime cure, sicché il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell’osservanza delle preclusioni probatorie risultanti dagli artt.165 e 166 c.p.c. (Cass. n. 28462 del 2013; Cass. 29309 del 2017).
Ne consegue che il richiamo all’art 169 c.p.c. deve ritenersi improprio, anche perché previsto per la trattazione scritta, diversamente dal caso in esame in cui si è in presenza di trattazione orale.
In tal senso valga il richiamo a quanto affermato da Cass. n. 26030 del 2014 che ha statuito che nel caso di mancata restituzione del fascicolo di parte, ritualmente ritirato, entro il termine previsto dall’art. 190 c.p.c., il giudice di primo grado deve decidere la causa prescindendo dai documenti in esso contenuti, ma la parte ha la facoltà, alla stregua dell’art. 345 c.p.c., di produrre nuovamente in grado di appello i documenti non esaminati nella decisione appellata, i quali, se ed in quanto ritualmente prodotti in primo grado, non sono qualificabili come “nuovi”.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 14, comma 4 legge n. 247 del 2012 – in riferimento all’art. 360, comma 1 n. 3 e n. 4 c.p.c. – per avere partecipato alla discussione della controversia per il Condominio un legale privo di delega. Nella sostanza viene denunziata l’omessa menzione nel verbale di udienza del 16.06.2016 della presenza dell’avv. Omissis quale sostituta in forza di delega verbale dell’avv. Omissis.
Anche il secondo mezzo è privo di rilievo.
Come dedotto dalla stessa ricorrente, il verbale di udienza indica soltanto che sono presenti le parti, senza ulteriori specificazioni circa la qualità dei rispettivi difensori o di semplici sostituti.
Orbene, l’eventuale abuso compiuto dall’avv. Omissis non è invocabile dalla ricorrente a sostegno della denunciata nullità della sentenza, atteso che anche l’eventuale difetto di legittimazione del sostituto, ove privo di delega, è deducibile soltanto dalla parte il cui procuratore sia stato irregolarmente sostituito (cfr, Cass. n. 12597 del 2001; Cass. n. 1574 del 1996; Cass. n. 12784 del 1995).
Del resto, come affermato dal massimo consesso nomofilattico (Cass. Sez. Un., n. 289 del 1999), la delega conferita dal difensore ad un collega perché lo sostituisca in udienza rappresenta senza dubbio un atto tipico di attività professionale indirizzato all’espletamento dell’incarico ricevuto dal cliente, essendo evidente che il sostituto il quale interviene nel processo in virtù di nient’altro che di detta delega, cioè senza aver ricevuto direttamente alcun mandato dalla parte, non opera per sé ma solo quale longa manus del sostituito e che, quindi, l’attività processuale da lui svolta è riconducibile soltanto all’esercizio professionale di quest’ultimo ed è come se fosse svolta dallo stesso.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la carenza dei presupposti per l’emissione del decreto in mancanza di prova scritta – difetto di firma dei verbali prodotti e nullità delle delibere, con violazione degli artt. 633 e 634 c.p.c. e dell’art. 1421 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c. non potendo essere la prova scritta del presunto credito da parte del Condominio costituita da copia del verbale dichiarata conforme all’originale dall’amministratore non avendo questi potere certificativo al riguardo.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia l’omessa motivazione sull’accertamento della reale posizione debitoria della YYYYY ed insussistenza della prova della posizione debitoria della medesima, con violazione dell’art. 1135 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. anche per insufficiente motivazione.
Le due censure – da trattare unitariamente per la evidente connessione argomentativa che le avvince – sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Le determinazioni prese dai condomini in assemblea sono da considerare, a tutti gli effetti, come veri e propri atti negoziali, ovvero come coacervo di dichiarazioni individuali, espressione in quanto tale non della volontà dell’assemblea, bensì della maggioranza in essa formatasi, e quindi atto dell’organizzazione condominiale. La delibera costituisce, in sostanza, un momento della gestione condominiale, e in tal senso il problema della sua validità o invalidità è correlato alle ripercussioni che essa ha sulla medesima gestione. Oggetto del giudizio di validità ex art. 1137 c.c. è perciò il valore organizzativo della deliberazione, dovendosi accertare se quel valore merita di essere conservato o va, piuttosto, eliminato con la sentenza di annullamento o con la declaratoria di nullità. La valenza organizzativa emergente dal testo della delibera dell’assemblea costituisce, allora, il coefficiente determinante nella scelta tra la sanzione invalidante e la contrapposta esigenza di stabilità delle deliberazioni in seno alla compagine condominiale e di certezza dei rapporti giuridici instaurati per decisione dell’organo collegiale.
Come da ultimo ulteriormente precisato in Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839, avendosi riguardo a giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., e non in via di eccezione.
Nel caso in esame, la Corte di appello di Milano, premesso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base delle spese ordinarie e straordinarie indicate nel consuntivo 2012/2013, nel preventivo 2013/2014 e nei relativi stati di riparto, oltre che nel conto di gestione relativo alla nuova centrale termica e annesso riparto, conti approvati dalle delibere condominiali dell’11.03.2013 e del 16.12.2013, atti tutti regolarmente depositati e posti a fondamento del procedimento monitorio ex art. 63 disp. att. c.c., ha esplicitato che esse non sono state impugnate dalla YYYYY (v. pag. 4, ultima parte penultimo capoverso).

La Corte distrettuale ha, dunque, fatto buon governo dei principi sopra enunciati e nessuna può essere mossa al riguardo.
Lo stesso art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – denunciato con il quarto mezzo – concerne, comunque, il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che il difetto di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora i fatti storici, rilevanti in causa, siano stati comunque presi in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014).
I due motivi di ricorso allegano, piuttosto, dati di fatto (sovente senza precisare il “come” e il “quando” fossero stati tempestivamente dedotti già nel giudizio di primo, prima della maturazione delle preclusioni, senza così rispettare la previsione dell’art. 366, comma 1 n. 6, c.p.c.), al malcelato fine di sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie nel senso più favorevole alle tesi difensive del ricorrente, il che suppone un accesso diretto agli atti e una loro delibazione, attività non consentita in sede di legittimità.
Con il quinto motivo la condomina deduce l’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia relativo alla mancata ammissione della c.t.u. richiesta dall’appellante, con violazione degli artt. 191 e 61 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. per non essere comprensibile come nell’arco di poco più di un anno e mezzo si sia raggiunta la somma ingiunta stante la modesta dimensione degli immobili, complessivamente di circa 100 mq.
Il mezzo è inammissibile perché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di legittimità.
Come più volte ribadito da questa Corte, la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr, ex plurimis, Cass. n. 10373 del 2019; Cass. n. 30218 del 2017).
Con il sesto motivo la ricorrente, quanto alle spese del giudizio, denuncia la mancata partecipazione alla procedura di mediazione dell’Amministratore del Condominio, in particolare non avrebbe neanche effettuato la messa in mora della stessa ex art. 1229 c.c.
Il motivo è infondato, in quanto dalle stesse circostanze dedotte nella censura risulta che la mediazione fra le parti vi è stata (v. pag. 19 del ricorso), ma non è andata a buon fine per non avere il rappresentante del Condominio transatto la lite per mancata accettazione del pagamento rateizzato del credito preteso, come proposto dalla condomina. In tal senso l’esito della mediazione può incidere – come asserito dalla stessa ricorrente – solo sulla liquidazione delle spese di lite.
Con il settimo motivo la ricorrente assume che qualificando la sentenza di primo grado come dichiarativa, doveva essere ritenuta provvisoriamente esecutiva solo con riferimento alla statuizione condannatoria del capo relativo alle spese di lite, mentre gli effetti costituitivi e dichiarativi divenivano tali solo con il passaggio in giudicato, ragione per la quale non poteva essere avviata azione esecutiva se non sulla base del minor importo, contestato, relativo alle spese di giudizio.
Anche siffatta censura non può trovare ingresso.
Premesso che l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni e per l’esercizio dei servizi condominiali deriva dalla titolarità del diritto reale sullo immobile e integra un’obbligazione “propter rem” preesistente all’approvazione, da parte dell’assemblea, dello stato di ripartizione il quale, perciò, non ha valore costitutivo ma soltanto dichiarativo del relativo credito del condominio in rapporto alla quota di contribuzione dovuta dal singolo partecipante alla comunione.
Ne consegue che, come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 24171 del 2020) il giudice dell’impugnazione, solo ove riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l’obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del “thema decidendum”, di pronunciarsi d’ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché – come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. – tali effetti non discendono “ipso facto” dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio.
Né la ricorrente chiarisce la ragione di siffatta doglianza, non avendo neanche dedotto l’introduzione di un giudizio di esecuzione da parte del Condominio, che comunque troverebbe il suo fondamento nella presente pronuncia. In conclusione, il ricorso va rigettato.
Ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla controricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese di legittimità che liquida in complessivi euro 2.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 7 dicembre 2022.