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CASSAZIONE PENALE SENTENZA N. 17203/2023 DEL 26 APRILE 2023

Furto – Allaccio abusivo al contatore condominiale 

Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune (cfr. Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022, Omissis, Rv. 283078-01; Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021, dep. 2022, Omissis, Rv. 282394-01).
Per tale indirizzo la distinzione tra furto e appropriazione indebita si coglie a seconda che esista o meno un potere di autonoma disponibilità sul bene. Ove quest’ultima sussista, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita, in caso contrario, invece, si configura il delitto di furto. E’ stato, poi, osservato che “l’energia della quale i singoli condomini possono disporre è l’energia che, transitando attraverso il contatore, serva in concreto le parti comuni o i beni comuni. Al contrario, la condotta, variamente realizzata, attraverso la quale l’autore riesca a deviare il flusso dell’energia, dopo che essa è transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli Spa zi ad uso esclusivo come il proprio appartamento, non si colloca all’interno dell’esercizio del potere dispositivo del quale ciascun condomino è titolare, ma al di fuori di quest’ultimo, come reso palese dal fatto che il risultato è conseguibile solo attraverso modalità di deviazione dell’energia ossia, attraverso una sottrazione – che non raggiunge affatto gli spazi condominiali”. L’energia passata per il contatore condominiale è, proprio in ragione della destinazione assunta a servizio delle parti comuni, indisponibile ad un uso privato del condomino, che non ne acquisisce l’autonomo possesso e che, solo attraverso una condotta di sottrazione, la distrae a proprio esclusivo vantaggio.


sul ricorso proposto da:
YYYYY nato il 
– Presidente –
– Relatore –

SENTENZA

avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore che ha concluso chiedendo.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 8 febbraio 2022 la Corte di appello di Ancona ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno del 14 giugno 2019, pronunciando l’assoluzione di Omissis dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, altresì confermando la condanna di YYYYY all’irrogata pena di mesi otto di reclusione ed Euro 350,00 di multa.
L’imputata è stata riconosciuta responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p., per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, usando violenza sulle cose consistita nell’azione di spostamento di cavi elettrici da un differenziale ad un altro, di energia elettrica prelevata abusivamente dal contatore generale del suo condominio, al fine di usufruirne per erogarla nell’appartamento da lei occupato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione YYYYY, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un’unica doglianza, violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 625 n. 2 c.p..
Avrebbe, in particolare, errato la Corte territoriale nel ritenere, senza l’adozione di nessuna logica motivazione in proposito, che la fattispecie configuri un’ipotesi di furto aggravato, laddove invece, per come ritenuto dalla recente esegesi della giurisprudenza di legittimità, integra il reato di appropriazione indebita la condotta del condomino che si impossessi, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusione scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
4. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
2. E’, infatti, priva di ogni fondamento la doglianza dedotta con il proposto ricorso, trattandosi di censura per la prima volta introdotta in questa sede di legittimità, non essendo stata eccepita con l’atto di appello.
Trova applicazione, allora, in termini troncanti, il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, per cui non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577-01).
3. In ogni modo, a prescindere dalla definitività dell’indicato aspetto, il Collegio rileva come sulla proposta questione si ravvisi l’esistenza di un conflitto ermeneutico tra due diverse interpretazioni.
3.1. Secondo un primo orientamento, integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune (così, Sez. 5, n. 57749 del 15/11/2017, Martorana, Rv. 271989-01; Sez. 2, n. 13551 del 21/03/2002, Venturi, Rv. 221836-01). L’indirizzo muove dalla premessa che l’energia elettrica sottratta, una volta transitata dal contatore che registra i consumi del condominio, costituisce energia appartenente pro quota anche al condomino che la sottrae, per cui sia costui che gli altri condomini, in ragione del comune possesso, tengono una condotta indebitamente appropriativa qualora la consumino nella parte a ciascuno di loro dovuta e la utilizzino al di fuori della stretta sorveglianza degli altri, esercitando un autonomo potere dispositivo del bene.
3.2. Per la contraria opzione ermeneutica, invece, integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune (cfr. Sez. 5, n. 17773 del 21/02/2022, Omissis, Rv. 283078-01; Sez. 5, n. 115 del 07/10/2021, dep. 2022, Omissis, Rv. 282394-01).
Per tale indirizzo la distinzione tra furto e appropriazione indebita si coglie a seconda che esista o meno un potere di autonoma disponibilità sul bene. Ove quest’ultima sussista, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita, in caso contrario, invece, si configura il delitto di furto. E’ stato, poi, osservato che “l’energia della quale i singoli condomini possono disporre è l’energia che, transitando attraverso il contatore, serva in concreto le parti comuni o i beni comuni. Al contrario, la condotta, variamente realizzata, attraverso la quale l’autore riesca a deviare il flusso dell’energia, dopo che essa è transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli Spa zi ad uso esclusivo come il proprio appartamento, non si colloca all’interno dell’esercizio del potere dispositivo del quale ciascun condomino è titolare, ma al di fuori di quest’ultimo, come reso palese dal fatto che il risultato è conseguibile solo attraverso modalità di deviazione dell’energia ossia, attraverso una sottrazione – che non raggiunge affatto gli Spa zi condominiali”. L’energia passata per il contatore condominiale è, proprio in ragione della destinazione assunta a servizio delle parti comuni, indisponibile ad un uso privato del condomino, che non ne acquisisce l’autonomo possesso e che, solo attraverso una condotta di sottrazione, la distrae a proprio esclusivo vantaggio.

3.3. Il Collegio ritiene maggiormente persuasivo questo secondo indirizzo interpretativo, in quanto più aderente alla specifica realtà giuridica caratterizzante l’istituto del condominio.
Secondo la sentenza Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174-01, la misurazione dei consumi operata mediante il contatore non solo definisce la prestazione erogata in termini quantitativi ma, correlativamente, determina il momento in cui l’energia passa, secondo i termini contrattuali, dalla disponibilità del somministrante all’utente. A valle del contatore condominiale la disponibilità dell’energia è solo della comunità dei condomini, che la destinano al funzionamento di beni comuni e non di ciascuno di essi autonomamente (salvo autorizzazioni o concessioni in tal senso).
L’assenza di autonoma disponibilità del bene preclude, quindi, la possibilità di configurare il fatto come appropriazione indebita, considerato che, in tema di reati contro il patrimonio, ove l’agente abbia la detenzione della cosa, in mancanza di un autonomo potere dispositivo del bene è configurabile il reato di furto e non quello di appropriazione indebita (così, ex multis, Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Omissis, Rv. 274749-01).
In ragione degli indicati aspetti, è, allora, da ritenersi che nella sentenza impugnata la Corte di merito abbia correttamente qualificato il fatto in termini di furto aggravato.
4. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, per l’effetto rendendosi inapplicabile la disciplina transitoria dettata dall’art. 85, comma 1, D.Lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Omissis, Rv. 273551-01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.